Appalti, frazionamento in lotti: come funziona

Garantire la trasparenza delle procedure e la possibilità per le piccole e medie imprese di partecipare ad alcune gare compatibili con i rispettivi requisiti. Approfondisci..

Marco Agliata 06/09/19

Il frazionamento in lotti degli appalti è disciplinato dall’articolo 51 del d.lgs. 50/2016 (per quanto riguarda la prescrizione di suddividere un appalto in lotti, senza derogare dall’applicazione del codice) ed è finalizzato a favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese agli appalti pubblici.

L’istituto del frazionamento è anche disciplinato dalla parte successiva del comma 1 dell’articolo 51 che impone di non utilizzare la pratica del frazionamento al solo fine di aggirare le procedure del Codice. In applicazione di quanto disposto dall’articolo 51 del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito.

Queste ultime sembrerebbero due disposizioni contraddittorie. In realtà servono a garantire la trasparenza delle procedure oltre alla possibilità, per le piccole e medie imprese, di partecipare ad alcune gare compatibili con i rispettivi requisiti. Il criterio regolatore diventa quindi:

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Frazionamento in lotti degli appalti

Come si calcola il valore dell’appalto?

Al fine di individuare i confini entro i quali operare nella condizione di conformità con il Codice, per i contratti di lavori, servizi e forniture è prioritario ricordare come si esegue il calcolo del valore dell’appalto:

  • quando l’affidamento può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti viene calcolato il valore complessivo della totalità dei lotti;
  • quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016, le disposizioni del codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.

Frazionamento in lotti degli appalti

Perchè si effettua il frazionamento

In materia di divisione in lotti risulta chiaro che la finalità del Codice resta quella di favorire l’accesso delle piccole imprese, quindi viene richiesto alle stazioni appaltanti di suddividere gli appalti in lotti funzionali o prestazionali in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

Il rispetto di queste condizioni e il corretto riconoscimento delle categorie dei lavori o dei settori dei servizi consente di superare il rischio di difformità rispetto al dettato del Codice in quanto sussiste una chiara appartenenza delle opere e dei servizi a uno specifico gruppo e quindi il frazionamento che aggira le norme del Codice sussiste quando si lottizzano le stesse categorie di lavori o settori di servizi.

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Frazionamento in lotti degli appalti

Quando si verifica il frazionamento artificoso?

A completamento di quanto indicato si ricorda che la suddivisione di un appalto (relativo allo stesso settore merceologico di forniture o categorie di opere o settore di servizi) in lotti distinti – con o senza la consultazione di altre ditte – al solo fine di modificare la soglia di applicazione dell’importo rende illegittima la procedura. Questo perchè, in questo caso, è possibile ricondurre l’attività di suddivisione a frazionamento artificioso che può configurare per il Rup il reato di abuso d’ufficio di cui all’articolo 323 del c.p.

Frazionamento artificioso e servizi di architettura e ingegneria

Anche nel caso degli affidamenti per i servizi di architettura e ingegneria, resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice.

Come riportato nel bando tipo n. 3 – ANAC, articolo 3 (per i soli servizi di architettura e ingegneria – pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 186 dell11/8/2018), in ragione delle specificità prestazionali, i servizi di architettura e ingegneria possono essere suddivisi in lotti (progettazione architettonica, strutture, impianti …) secondo il principio della verticalità delle prestazioni (settori dei servizi) che presuppongono anche riconosciute competenze o abilitazioni specifiche (strutture, impianti, sicurezza, antincendio) senza ricadere nella fattispecie del frazionamento artificioso.

Si applica, pertanto, anche per i servizi di architettura e ingegneria quanto disposto dall’articolo 51, comma 1 del d.lgs. 50/2016 che dispone che le stazioni appaltanti suddividano gli appalti in lotti funzionali o prestazionali in conformità ai singoli settori dei servizi (progettazione architettonica, strutture, impianti …) che non possono essere, però, frazionati al loro interno (per es. progettazione architettonica suddivisa in due o tre affidamenti) in quanto si determinerebbe la fattispecie del frazionamento artificioso sanzionata dal Codice.

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