Importantissima sentenza della Corte di Giustizia europea (Causa C‑219/12) che ammette per il privato che possiede un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di chiedere la detrazione dell’IVA pagata a monte, in quanto lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico costituisce un’attività economica, se avviene al fine di ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.
La vicenda
La vicenda che ha portato alla decisione dei giudici europei riguarda un cittadino tedesco che, installato un impianto fotovoltaico sul tetto della propria abitazione, cede alla rete la quantità complessiva di energia elettrica prodotta, inferiore al proprio fabbisogno, in base a un contratto stipulato a tempo indeterminato.
Tali cessioni di energia elettrica sono remunerate al prezzo di mercato e assoggettate all’IVA.
Il privato proprietario dell’impianto fotovoltaico, a sua volta, riacquista l’energia elettrica necessaria per il proprio consumo domestico allo stesso prezzo al quale l’energia elettrica prodotta dal suo impianto è stata ceduta in rete.
Per questo motivo il privato ha poi fatto richiesta di rimborso IVA assolta al momento dell’acquisto dell’impianto fotovoltaico. Ma, l’autorità competente a cui si era rivolto ha negato la detrazione IVA, adducendo a motivo che, nello sfruttare il suo impianto fotovoltaico, il privato non esercitava un’attività economica.
La vicenda è finita davanti ai giudici della Corte di Giustizia europea con sede a Lussemburgo (consulta la Sentenza Causa C-219/12).
“Lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico costituisce un’attività economica”, specificano i giudici europei, “se avviene al fine di ricavarne introiti aventi carattere di stabilità”.
È invece irrilevante che tale sfruttamento sia o meno finalizzato a generare profitti.
“Poiché l’impianto installato sulla casa privato produce energia elettrica che viene immessa nella rete a fronte di una remunerazione”, continua nell’argomentazione la Corte di Lussemburgo, “quest’ultimo sfrutta l’impianto al fine di ricavarne introiti. Inoltre, dato che le cessioni di energia elettrica in rete sono effettuate in base a un contratto a tempo indeterminato, tali introiti hanno carattere di stabilità”.
La Corte ha infine ricordato che, che secondo la logica del sistema dell’IVA, il soggetto passivo può detrarre l’IVA cha ha gravato a monte sui beni o sui servizi da lui impiegati per le sue operazioni soggette ad imposta.
La detrazione delle imposte a monte è connessa alla riscossione delle imposte a valle. Nella misura in cui beni o servizi sono impiegati ai fini di operazioni imponibili a valle, la detrazione dell’imposta che ha gravato su di essi a monte è necessaria per evitare una doppia imposizione. La qualità di soggetto passivo presuppone in particolare che la persona interessata eserciti un’attività economica.
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