Fonti rinnovabili: dal 2018 devono soddisfare il 50%

Obbligatoria la copertura da fonti rinnovabili per almeno il 50% del fabbisogno, calcolato in fase di progettazione.

Davide Galfrè 22/01/18

Con l’avvento del 2018 è quanto mai opportuno ricordare che si tratta dell’anno in cui viene sancito definitivamente l’ultimo gradino previsto in materia di risparmio energetico e sostenibilità, per l’edilizia: entra definitivamente in vigore l’obbligo di copertura da fonti rinnovabili per almeno il 50% del fabbisogno calcolato in fase di progettazione. La notizia va a completare definitivamente le previsioni presenti nel Decreto Legislativo 28/2011.

Fonti rinnovabili: 50% dal 2018

Riepilogando in modo più completo il suddetto Decreto occorre precisare che la quota del 50% di copertura da fonti rinnovabili è vigente per le abitazioni private, mentre per gli edifici pubblici la quota prevista è del 55%, mentre la quota scende a 25 e 27,5% per gli edifici rispettivamente privati e pubblici situati in centro storico.

Detto in parole povere, soprattutto per i non addetti ai lavori del settore energetico/impiantistico, nei casi in cui si sia soggetti a tale normativa, si dovrà calcolare il valore di quanta energia necessiterà ogni unità immobiliare per la produzione di acqua calda per il riscaldamento e per uso sanitario; determinato tale valore, detto fabbisogno per usi termici, si dovrà installare un impianto alimentato da fonti rinnovabili in grado di garantire che con il loro utilizzo riescano a produrre più della metà del fabbisogno di energia di cui necessita l’immobile. Il fabbricato deve praticamente essere “sostenibile almeno a metà”.

I casi soggetti a tali prescrizioni sono i seguenti:

  • Nuova costruzione di edifici
  • Ristrutturazione rilevante di edifici esistenti

La ristrutturazione rilevante comprende al suo interno i casi di ristrutturazione su edifici esistenti con superficie superiore a 1000 metri quadrati in cui si eseguono opere di rinnovamento integrale degli elementi costituenti l’involucro; invece, la nuova costruzione comprende oltre alla nuova realizzazione di edifici dotati di impianto di riscaldamento, anche demolizione e ricostruzione e l’ampliamento di edifici la cui nuova porzione climatizzata ha un volume superiore del 15% della porzione preesistente.

La definizione di fonti rinnovabili va ricercata nel Decreto Requisiti Minimi del 26/06/2015, mentre la definizione di “ristrutturazione rilevante” nulla ha a che vedere con le definizioni contenute nel Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001), così come qualunque riferimento a parole che richiamano la “ristrutturazione” nell’ambito energetico non sono allineabili alle definizioni dell’ambito edilizio/urbanistico.

Fonti interamente rinnovabil: quali sono?

La normativa energetica prevede che le unici fonti interamente rinnovabili siano quelle derivanti da collettori solari, da pompe di calore che prelevano dall’ambiente esterno, il fotovoltaico; sebbene possa sembrare strano, le biomasse solide come legna, cippato o pellet hanno una rinnovabilità dell’80%, mentre al teleriscaldamento è assegnato un valore di default del 50% non rinnovabile e 0% rinnovabile, qualunque sia la fonte di produzione energetica effettivamente utilizzata in un determinato sistema di teleriscaldamento (che varia, dunque, da zona a zona o da comune a comune).

Fonti rinnovabili, cosa dice la normativa

Come si nota la normativa così come si configura a partire dal 2018 è molto stringente nell’ambito energetico ed esclude la stragrande maggioranza di fonti energetiche ora utilizzate nella penisola, quali metano e GPL; queste ultime, non essendo rinnovabili, non potranno più essere utilizzate come impianto principale nella progettazione di nuovi edifici o nelle ristrutturazioni importanti, ma solamente come impianti di riserva per casi di guasti o imprevisti, eventualmente.

Ne consegue che, invece, dovrebbero trovare sempre maggiore impiego i pannelli solari, quelli fotovoltaici, meglio se abbinati a pompe di calore e, per i territori dove è più facilmente reperibile, la legna, il cippato ed il pellet. A tutte le prescrizioni suddette dovranno inoltre aggiungersi quelle contenute nel già citato Decreto Requisiti Minimi che contiene al proprio interno anche i rendimenti, le trasmittanze ed altre caratteristiche precise dei vari elementi edilizi ed impiantistici che comporranno l’immobile in progetto.

A proposito..

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