Il 15 luglio 2025 le organizzazioni datoriali Ance, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai edilizia e le sigle sindacali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno sottoscritto un verbale di accordo relativo al contributo contrattuale al Fondo Prevedi.
L’intesa, che interessa i CCNL Edilizia – industria e Edilizia – artigianato, attribuisce l’applicazione della nuova disciplina del contributo contrattuale (di cui al precedente accordo del 4 luglio 2025) ai lavoratori assunti dal prossimo 1° ottobre.
Analizziamo in dettaglio le novità degli accordi di luglio e come funziona il Fondo Prevedi.
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Indice
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Rapporto di lavoro in edilizia dopo la nuova patente a punti
Il settore dell’edilizia sta costituendo in questi ultimi anni un volano per il nostro Paese grazie agli incentivi fiscali e alla propulsione data dai contributi del PNRR, creando nuovi posti di lavoro e nuove opportunità per le aziende che attorno ad esso gravitano. Tuttavia il lavoro in campo edile da sempre rappresenta un sistema particolare che deve essere gestito con grande attenzione e prudenza da parte sia dei professionisti del settore, sia delle stesse aziende, bilanciando le offerte economiche ed i piani di avanzamento lavori con gli indici di congruità della manodopera, i versamenti alla Cassa Edile, la sicurezza sul lavoro e il Durc. Il presente libro si pone l’obiettivo di fare da guida per tutti gli operatori del settore: aziende, consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti e responsabili della sicurezza, che si trovano quotidianamente a gestire il corretto inquadramento del lavoratore edile, la sua rendicontazione fino alla elaborazione del cedolino paga e delle denunce alle casse previdenziali di competenza. A chiusura del volume sono presenti una serie di esempi pratici che permettono la verifica di quelli che sono i calcoli tipici del mondo dell’edilizia, fornendo contributi e spunti sulla gestione delle aziende edili e offrendo soluzioni operative rispetto ad una novità che rivoluzionerà il settore, ossia la patente a crediti. MASSIMILIANO MATTEUCCIConsulente del Lavoro in Roma, Milano e Bologna, Socio Nexumstp Spa. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto del Lavoro dell’Università “La Sapienza” di Roma e presso l’Università “Niccolò Cusano” di Roma. Docente a contratto per Master Universitari di I e II livello. Profes- sore a contratto di “Innovazione digitale e relazioni industriali” presso l’Università “Niccolò Cusano” di RomaSIMONA RICCIConsulente del Lavoro, esperta in edilizia, Docente nel Master di I livello presso l’Università Lumsa di Roma.
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Cos’è il Fondo Prevedi?
Il Fondo Prevedi è il sistema di previdenza complementare di riferimento dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato. L’obiettivo è assicurare una posizione previdenziale integrativa rispetto a quella a carico degli enti pubblici, da richiedere alla cessazione del contratto e, in alcuni casi, in forma di anticipazione in costanza di rapporto.
- Contributo contrattuale: i CCNL Edili – industria e artigianato hanno introdotto dal 1° gennaio 2015 un accantonamento previdenziale a favore di tutti i lavoratori interessati dai due contratti collettivi. L’accantonamento avviene con un contributo mensile a carico del datore di lavoro ed assume la denominazione di “contributo contrattuale”, variabile a seconda della categoria (operaio o impiegato) e del livello di inquadramento del dipendente.
- 2% della retribuzione: Il lavoratore può altresì attivare un contributo integrativo pari al 2% della retribuzione mensile utile al calcolo del TFR, diviso in parti uguali tra il dipendente stesso e l’azienda.
- TFR: In alternativa o in aggiunta al versamento del 2% della retribuzione il dipendente può optare per la destinazione del TFR al Fondo Prevedi, in misura pari a:
- 18% del TFR maturato nell’anno per i lavoratori di prima occupazione al 28 aprile 1993;
- 100% del TFR maturato nell’anno per i lavoratori assunti in data successiva al 28 aprile 1993.
Quali sono i vantaggi?
Stando a quanto riporta la pagina ufficiale del Fondo Prevedi la contribuzione aggiuntiva e / o il conferimento del TFR hanno i seguenti vantaggi:
- Deduzione fiscale dei contributi versati fino al limite di 5.164,57 euro annui;
- Il TFR erogato dal Fondo è tassato da un minimo del 9% ad un massimo del 15%, rispetto al TFR erogato in busta paga che sconta, al contrario, una tassazione minima del 23%;
- Retribuzione supplementare dell’1% grazie al contributo datoriale aggiuntivo.
La nuova disciplina del contributo contrattuale al Fondo Prevedi
Con l’accordo del 4 luglio 2025 il contributo contrattuale al Fondo Prevedi per i settori Edilizia industria – artigianato è dovuto, con riguardo ai lavoratori assunti dal 1° luglio 2025, per i soli rapporti di lavoro con durata superiore a tre mesi. Nel caso di inizio e/o cessazione del rapporto in corso di mese, la frazione di mese inferiore a quindici giorni non va considerata, mentre si considera come mese intero la frazione uguale o superiore a quindici giorni.
Per le già menzionate assunzioni, il contributo contrattuale sarà versato al Fondo, dal datore di lavoro, a decorrere dal quarto mese successivo all’assunzione, fermo restando che l’importo versato per il suddetto quarto mese ricomprenderà anche quello relativo ai primi tre mesi.
Rapporto di lavoro inferiore a tre mesi
Per gli impiegati con rapporto di lavoro di durata inferiore a tre mesi, stando all’accordo del 4 luglio, al momento della cessazione del contratto è riconosciuto dall’azienda, con le competenze di fine rapporto, un importo lordo calcolato secondo i valori mensili (distinti per livello) di cui alla tabella A, allegata all’intesa.
I valori mensili devono essere moltiplicati per i mesi di durata del contratto, considerando come mese intero la frazione uguale o superiore a quindici giorni.
Parimenti, per gli operai con rapporto di lavoro di durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del contratto il datore di lavoro eroga un importo lordo, calcolato prendendo a riferimento i valori orari di cui alla tabella B, allegata all’accordo del 4 luglio 2025. A tal fine, i coefficienti orari devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente rese nel periodo di durata del contratto.
La somma in parola è versata dall’azienda, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile / Edilcassa, in un apposito Fondo. L’importo accantonato sarà erogato all’operaio dalla Cassa Edile / Edilcassa in concomitanza con l’erogazione della GNF.
Come chiarito dall’accordo integrativo del 15 luglio 2025, la disciplina opera anche in caso di durata del contratto di lavoro pari a tre mesi.
Esclusi i lavoratori già iscritti al Prevedi
Le disposizioni sinora analizzate non operano con riguardo alle ipotesi di assunzione di lavoratori che abbiano già attivato, nell’ambito di un precedente contratto, il versamento al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale, come il TFR maturando e/o il contributo aggiuntivo dell’1% o superiore.
In queste situazioni, pertanto, il contributo contrattuale è versato dall’azienda fin dal primo mese del rapporto di lavoro.
Decorrenza dal 1° ottobre 2025
Come disposto dall’accordo integrativo dello scorso 15 luglio la nuova disciplina del contributo contrattuale al Fondo Prevedi trova applicazione per i lavoratori assunti dal 1° ottobre 2025.
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