False Partite Iva, i paletti del ministero del Lavoro per l’edilizia

Nel settore edile sono sempre più frequenti i “sedicenti” lavoratori autonomi, che, di fatto, operano in cantieri inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, vale a dire svolgono la stessa attività del personale dipendente.

Per contrastare il fenomeno nell’esecuzione degli appalti, che ha risvolti anche in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, il ministero del Lavoro ha diramato la circolare n. 16 del 4 luglio 2012, contenente alcune indicazioni operative, per il personale ispettivo, su come verificare la genuinità delle prestazioni qualificate come autonome.

Un elemento significativo per la verifica è il possesso e la disponibilità da parte dei lavoratori autonomi di una consistente dotazione strumentale che rappresenta l’effettiva e autonoma capacità organizzativa e realizzativa. Dall’esame della documentazione, risulta la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso dell’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei lavori? L’attrezzatura è qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante e apprezzabile, risultante dal registro dei beni ammortizzabili? Queste le domande la cui risposta deve essere affermativa se le partite Iva sono reali.
La proprietà di una attrezzatura “minuta” (secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi) e la disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori, fornite dall’impresa esecutrice o dal committente, anche se a titolo oneroso, non sono da prendere in considerazione.

Ma quali sono le attività veramente autonome?
Quelle che intervengono nella fase del completamento dell’opera o in sede di finitura e realizzazione impiantistica (lavori idraulici, elettrici, posa in opera di rivestimenti, operazioni di decoro e restauro architettonico, montaggio di infissi e controsoffitti).

Non vanno considerate le prestazioni di lavoro di tipo autonomo le attività che consistono nella realizzazione di opere strutturali del manufatto (operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondamenta, di opere di cemento armato e di strutture di elevazione in genere), svolte da specifiche categorie di operai (manovale edile, muratore, carpentiere, ferraiolo) e individuate dal contratto nazionale dell’edilizia (CCNL edilizia).

Dove non emerge la conclamata sussistenza di un’effettiva organizzazione aziendale (quindi con significativi capitali investiti in attrezzature e dotazioni strumentali e non vi sia un’inequivocabile situazione di pluricommittenza) il personale ispettivo deve ricondurre nell’ambito della nozione di subordinazione le prestazioni dei lavoratori autonomi (iscritti nel Registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane) nelle seguenti attività:
– manovalanza;
– muratura;
– carpenteria;
– rimozione amianto;
– posizionamento di ferri e ponti;
– addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o dall’appaltatore.

Nel caso in cui venga disconosciuta la natura autonoma delle prestazioni gli ispettori dovranno contestare al soggetto utilizzatore:
– le violazioni di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle prestazioni al lavoro subordinato e alle evasioni contributive;
– gli eventuali illeciti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione e informazione dei lavoratori.

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento