Si apre un piccolo spiraglio di speranza per i professionisti che rientrano tra gli “esodati”.
La rassicurazione di una deroga dalla Riforma Fornero arriva da un messaggio dell’Inps, pubblicato nei giorni scorsi, in cui l’istituto spiega che ciò è possibile versando una contribuzione minima alla Cassa di previdenza in modo da rimanere iscritti all’Albo, assieme ad una dichiarazione sostitutiva che attesti l’assenza di collegamento fra la contribuzione e lo svolgimento di alcuna attività lavorativa.
Nel messaggio n. 1500 l’Inps precisa che il contributo è legato al reddito professionale dell’iscritto all’Albo, fatta eccezione per alcune Casse o Enti, che stabiliscono una contribuzione standard e che saranno le sedi territoriali dell’istituto ad acquisire la dichiarazione sostitutiva di certificazione.
“Per procedere ad una corretta lavorazione di tali posizioni, le Sedi avranno cura di acquisire dai soggetti interessati una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si attesti sia l’obbligatorietà del versamento di contribuzione minima alla gestione di appartenenza, sia la circostanza che la contribuzione effettivamente versata non è collegata allo svolgimento di alcuna attività lavorativa – si legge nel comunicato – .
Anche nelle suddette ipotesi, l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate andrà effettuata con l’ulteriore ausilio del Casellario degli attivi, mediante la verifica della tipologia della contribuzione versata, ovvero se questa sia pari o superiore alla contribuzione minima obbligatoriamente dovuta e se sia presente contribuzione integrativa oppure riferibile a più fondi di contribuzione della medesima Cassa o Ente (es. Enpam).
Al riguardo, si fa presente che per le Casse professionali e gli enti privatizzati è previsto il versamento di una contribuzione legata al reddito professionale del soggetto iscritto.
Per alcune Casse o Enti, tuttavia, è previsto il versamento di una contribuzione (generalmente denominata minima) non legata al reddito ne’ all’esercizio della professione ma alla sola iscrizione all’Albo o al Ruolo.
Inoltre la maggior parte di dette Casse o Enti hanno contribuzione integrativa legata al volume di affari ai fini IVA, anche questa obbligatoria nel caso di esercizio di attività professionale.
La distinzione delle varie tipologie di contribuzione si evince dall’Estratto Conto Integrato (ECI) del Casellario dei Lavoratori Attivi, servizio disponibile al percorso: intranet; Processi; Assicurato pensionato; Estratto Conto Integrato Casellario Lavoratori Attivi”.
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