Come chiarito dalla circolare n. 37259 del 12 aprile 2021 del Ministero della transizione ecologica, in condivisione con il Ministero delle finanze, contenente indicazioni in merito alle ricadute sulla TARI delle novità introdotte dal d.lgs. n. 116/2020, “al fine di garantire una ordinata rappresentazione circa l’affidamento al servizio pubblico della raccolta di rifiuti urbani da parte di attività produttive, l’utente produttore è tenuto a comunicare formalmente all’ente gestore di ambito ottimale, ove costituito ed operante, ovvero al comune di appartenenza la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta. A tal fine si richiama il disposto dell’art. 30 comma 5 del d.l. n. 41 del 2021, in base al quale la comunicazione deve essere effettuata entro il 30 giugno di ciascun anno”.
La scelta avrà poi effetto dal 1° gennaio dell’anno seguente.
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Gli enti locali più efficienti hanno recepito le novità legislative nei loro regolamenti predisponendo moduli e facsimili coi quali comunicare la volontà di uscita dal servizio pubblico; tale modulistica è solitamente reperibile sul sito web dell’ente comune. In mancanza di specifica modulistica l’utente può ricorrere all’invio tramite PEC della domanda di distacco riportando quelli che sono i dati e le informazioni richieste dalla normativa di riferimento.
Vediamo, a titolo non necessariamente esaustivo, quali sono le informazioni che la comunicazione deve contenere. Il presente articolo è estratto dal volume TARI: Evoluzione normativa della tassa al distacco dal servizio pubblico di Marco Fosco, Emiliano Limiti, Robert Brideson, edito da Maggioli Editore.
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Esenzione quota variabile TARI: cosa deve contenere la comunicazione di distacco
Innanzitutto, nell’istanza va manifestata in modo esplicito la volontà di affidare la gestione dei rifiuti e di conferire e avviare al recupero i propri rifiuti urbani ex art. 183, comma 1, lettera b-ter), n. 2, d.lgs. n. 152/2006, senza utilizzare il pubblico servizio ma ricorrendo al mercato affidandone la gestione a soggetto privato idoneo e dotato delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, e che tale scelta resterà ferma per almeno due anni.
Vanno indicati i dati identificativi dell’utenza non domestica:
- in caso di persona fisica o ditta individuale: i dati anagrafici, il codice fiscale e la residenza;
- in caso di persona giuridica: la denominazione e ragione sociale, il legale rappresentante e la sede legale, codice fiscale e partita IVA.
Naturalmente, vanno indicati un recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica, semplice e/o certificata; se l’utenza è già censita, va specificato il codice utente. Va indicato l’immobile nel quale sono prodotti i rifiuti da smaltire autonomamente, la sua ubicazione ed i dati catastali (foglio, mappale, sub); vanno specificati la tipologia di attività espletata in detto immobile e il relativo codice ATECO.
La comunicazione deve precisare la tipologia di rifiuti facendone una lista che li identifichi con il codice EER (elenco europeo dei rifiuti); di ogni categoria vanno indicate le quantità stimate, anche facendo riferimento alle annualità pregresse. Vanno indicati i dati del gestore (denominazione/ragione sociale, codice fiscale, sede legale, recapiti) che si occuperà del ritiro e avvio al recupero dei rifiuti; andrà allegata copia del contratto stipulato con detto gestore e, sulla base dei rifiuti prodotti nell’anno precedente, vanno indicate le quantità di rifiuti stimati per ciascun codice CER.
Se la comunicazione non è sottoscritta davanti a pubblico ufficiale, come il segretario comunale del comune, va allegata copia di documento di identità del firmatario.
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Qual è lo step successivo all’invio della comunicazione?
Ricevuta la comunicazione, il comune informerà il gestore del servizio rifiuti, in modo che sappia di non dover più gestire l’utenza, ed il competente ufficio che provvederà così ai consequenziali nuovi calcoli tariffari al netto della parte variabile della TARI che sarà esclusa dalle previsioni di bilancio e sarà poi soggetta a conguaglio.
I regolamenti comunali prevedono, normalmente, che il richiedente dovrà presentare la rendicontazione dell’attività di recupero svolta; in caso di violazioni l’ente provvederà al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione. Il comune può effettuare i controlli e le ispezioni necessarie per verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate in relazione all’attività svolta ed alle quantità prodotte.
Nel caso siano accertati comportamenti scorretti e/o dichiarazioni mendaci, l’ente può, oltre a disporre il recupero della TARI dovuta, applicare le sanzioni previste per le dichiarazioni infedeli.
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TARI: Evoluzione normativa della tassa al distacco dal servizio pubblico
Le novità normative introdotte con il d.lgs. 116/2020 fanno sì che una corretta gestione dei propri rifiuti prodotti può determinare un saving sul costo annuo della TARI. Infatti, la recente normativa ha aperto una grande opportunità per le aziende, regolando lo strumento del “distacco da servizio pubblico di raccolta della gestione dei rifiuti urbani”. Con questo strumento le aziende possono ottenere importanti riduzioni della TARI, ovvero l’esonero della parte variabile della TARI. Donare una seconda vita ai rifiuti e sostenibilità ambientale sono temi che assumono un ruolo centrale all’interno di questo volume e, al tempo stesso, sono i pilastri della politica di rinnovamento, che trova la sua massima espressione nel d.lgs. 116/2020: una vera e propria evoluzione normativa che ha posto sullo stesso piano l’aspetto ambientale e l’aspetto fiscale della gestione rifiuti, avendo un impatto diretto nella determinazione della tassa rifiuti (TARI).
Marco Fosco, Emiliano Limiti, Robert Brideson | 2023 Maggioli Editore
23.00 € 18.40 €
Foto:iStock.com/Tanankorn Pilong
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