Ci sono però delle esclusioni al blocco delle opzioni alternative (ora ampliate e maggiormente precisate), ed esistono quindi delle specifiche casistiche che consentiranno ai contribuenti di continuare ad optare per cessione del credito o sconto in fattura. Vediamo quali sono.
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Esclusioni Stop Cessione e Sconto
Con le modifiche introdotte in sede referente all’articolo 2 del Decreto Legge n. 11/2023 , vengono esclusi dal divieto di optare per cessione del credito e sconto in fattura alcuni specifici interventi.
In particolare, sono esclusi dal blocco gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche, di quelli realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato e di quelli volti al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione al 75%).
Superbonus
All’art. 2, comma 2 del nuovo Decreto Legge n. 11/2023, è previsto inoltre che il blocco di cessione e sconto non si applichi alle spese sostenute per gli interventi che danno diritto al Superbonus (di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020) per i quali entro il 16 febbraio 2023:
- Nel caso di interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (cosiddetta CILAS);
- Nel caso di interventi effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS);
- Per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
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Altri bonus edilizi
Per quanto riguarda gli altri bonus edilizi (interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del citato decreto legge n. 34 del 2020, quindi diversi dal Superbonus), lo stop alle opzioni alternative non si applica agli interventi per cui entro il 16 febbraio 2023 (art. 2, comma 3):
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui al 17 febbraio 2023 non risultino versati acconti, la data antecedente dell’avvio dei lavori o della stipula di un accordo vincolante tra le parti deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (lettera b);
- risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi, con riguardo alle agevolazioni per gli interventi relativi:
- alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- al restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile;
- a interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati o per interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico.
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Immagine: iStock/Andrii Yalanskyi
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