La condizione, ricorrente, della progettazione non adeguatamente eseguita e della verifica del progetto altrettanto carente continua a generare una quantità importante di interventi che, a causa di errori progettuali, finiscono in una condizione di criticità che – nei casi di opere finanziate su canali europei o nazionali con tempistiche di esecuzione bloccate – portano molto spesso al definanziamento delle opere pubbliche.
Ripercorrendo le varie fasi che determinano questa condizione è possibile individuare i punti di debolezza dai quali derivano le condizioni indicate.
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Le fasi della progettazione
La filiera progettuale è costituita da una serie di passaggi nei quali sono coinvolti vari soggetti che, prima della gara per l’esecuzione delle opere, sono chiamati ad assolvere le attività di rispettiva competenza che dovrebbero garantire la perfetta eseguibilità del progetto al riparo di qualunque tipo di condizioni ostative.
Nello specifico, anche immaginando che la stazione appaltante abbia provveduto alla redazione del quadro esigenziale e del documento di indirizzo alla progettazione, normalmente gli attuali due livelli della progettazione (progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo), sono affidati a soggetti esterni individuati con le procedure di affidamento diretto o di evidenza pubblica previste dal codice dei contratti.
Questo comporta che:
- il soggetto affidatario della progettazione provveda, nei termini contrattuali, alla redazione di tutti gli elaborati previsti supportando la stazione appaltante anche nello svolgimento dell’iter autorizzativo con le conseguenti responsabilità previste per questo tipo di mansione;
- durante la redazione del progetto o dopo il completamento dell’esecutivo viene attivato un soggetto terzo con l’incarico di effettuare la verifica del progetto, che assume un’importanza rilevante non solo ai fini della tutela della stazione appaltante che deve poter disporre di un progetto perfettamente eseguibile ma anche per l’applicabilità di una prescrizione (già presente nel precedente d.lgs. 50/2016) relativa alle riserve e che prevede (articolo 210, comma 2 del d.lgs. 36/2023): “Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 42 (del d.lgs. 36/2023)” oltre all’ulteriore prescrizione, in merito agli aspetti strutturali, prevista dall’articolo 42, comma 3 del d.lgs. 36/2023 ai fini dell’assolvimento degli obblighi di deposito e autorizzazione (AINOP) per le costruzioni in zone sismiche e denuncia dei lavori all’ufficio del genio civile nei casi di verifica puntuale di tali aspetti;
- immaginando che queste attività siano assolte in modo attento e puntuale, il Rup, destinatario della validazione, potrà svolgere il proprio ruolo riferendosi al rapporto conclusivo di verifica con una ragionevole certezza di trovarsi di fronte ad una condizione che ha generato un progetto completo in tutte le sue parti e con gli eventuali problemi evidenziati dal verificatore già risolti dai progettisti incaricati prima della consegna della documentazione finale;
- in queste condizioni l’approvazione del progetto da parte della stazione appaltante diventa una semplice formalità fondata su attività e procedure di controllo efficaci e al sicuro di futuri problemi;
- la successiva verifica del progetto da parte del direttore dei lavori (prima dell’esecuzione della gara per i lavori) e degli operatori che parteciperanno alla presentazione delle offerte, non registrerà osservazioni o contestazioni per aspetti non adeguati.
Purtroppo questa ipotesi, alla luce della frequenza del manifestarsi di criticità, ritardi e incompletezze nell’attuazione degli interventi, risulta essere una condizione che si verifica solo in un numero ridotto di casi e che determina, con frequenza ricorrente, la perdita di molti finanziamenti.
Il correttivo e gli errori progettuali
Come anticipato, la maggior parte delle criticità che intervengono nell’attuazione degli interventi pubblici è ascrivibile ad errori progettuali fin qui poco considerati nel quadro normativo e che costituiscono un fattore di rischio molto alto nell’esecuzione degli interventi, costituendo l’elemento che incide maggiormente sui fattori costi e tempi.
Questa situazione impatta sulla procedura soprattutto durante l’esecuzione delle opere, con l’accertamento di condizioni che rendono necessarie delle varianti in corso d’opera che, per la loro origine legata agli errori progettuali, non possono essere inquadrate nelle situazioni impreviste e imprevedibili, cosa che comporta una serie di criticità che arrivano a determinare anche il definanziamento dell’intervento.
Una prima riflessione va fatta sulle circostanze impreviste e imprevedibili che sono state definite dall’articolo 42, comma 1, lettera “c” del d.lgs. 209/2024 modificando l’articolo 120, comma 1, lettera “c” del d.lgs. 36/2023 e contribuendo ad un miglioramento dell’identificazione di queste fattispecie.

Come verificabile nella pratica operativa, probabilmente sarebbe stata auspicabile una maggiore esaustività nell’identificazione delle casistiche, ma intanto si è compiuto un primo passo.
Rinviando ad un passaggio successivo l’analisi degli errori progettuali e delle loro motivazioni, il correttivo ha specificato alcuni punti che, sia pure non risolvendo il problema alla radice, consentono una gestione delle procedure che si devono osservare in presenza del manifestarsi di errori della progettazione.
- 1) Il primo passaggio è costituito dall’articolo 41 del d.lgs. 36/2023 che è stato integrato dall’articolo 14, comma 1, lettera “f” del d.lgs. 209/2024 con l’inserimento del nuovo comma 8-bis che prevede: «In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva tali da pregiudicare in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione. È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione…»
Pertanto dal 31 dicembre 2024 deve essere prevista una clausola contrattuale che stabilisca l’obbligo, a titolo transattivo, per il progettista, di rimediare tempestivamente ad errori o omissioni progettuali che dovessero manifestarsi nella fase progettuale (verifica, validazione, approvazione del progetto) a propri oneri e spese senza interrompere l’esecuzione dei lavori, ferma restando la possibilità di avviar eventuali azioni di risarcimento da parte della stazione appaltante che verranno valutate in un momento diverso.
Una seconda prescrizione aggiunta dal correttivo interessa, analogamente, il manifestarsi di errori progettuali durante l’esecuzione delle opere; si tratta del disposto dell’articolo 120 del d.lgs. 36/2023 a cui l’articolo 44, comma 1, lettera “c” del d.lgs. 209/2024 aggiunge il comma 15-bis che prevede:
“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l’appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.”
Che costituisce una condizione analoga a quella già esaminata e prevista in sede di progettazione dall’articolo 41 del d.lgs. 36/2023 integrato dal correttivo ma applicata alla fase di realizzazione delle opere.
Si ripete, pertanto, la procedura che vede operativamente coinvolti la stazione appaltante, l’operatore, i progettisti nell’individuazione degli errori progettuali e nella loro soluzione.
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