Entreranno in vigore il 7 maggio 2012 le disposizioni dell’art. 12, comma 3 della legge regionale n. 11/2010 (Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata) che subordinano l’efficacia del permesso di costruire alla trasmissione della certificazione antimafia e di quella prevista dal decreto legislativo 81/2008. (vedi “Sicurezza, intesa tra Regione e Prefetture in Emilia Romagna“)
La norma regionale prevede che l’inizio dei lavori non potrà avvenire prima che il committente o il responsabile dei lavori abbia trasmesso all’ente competente sia la dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione di cui all’articolo 90, comma 9, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, sia quella attestante l’insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (“Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere”) – oggi ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”).
La Regione introduce così un regime preordinato alla maggiore tutela delle condizioni di idoneità tecnico-professionale, rilevanti ai fini della sicurezza e della legalità nei cantieri in cui operano le imprese esecutrici dei lavori (vedi anche “Edilizia, legalità e sicurezza nei cantieri in Emilia Romagna“).
Fonte: Regione Emilia Romagna
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