Edilizia libera e lavori sotto i 10 mila 2021: no asseverazione e visto se cessione trasmessa nel 2022

Le istruzioni per chi non ha ancora trasmesso alle Entrate la comunicazione di cessione per le spese sostenute nel 2021. Entrate ha aggiornato il modello e il canale di comunicazione delle opzioni

Simona Conte 04/02/22

Aggiornamento del 4 febbraio 2022: L’Agenzia delle entrate, come anticipato, ha messo a disposizione il nuovo modello da utilizzare, già a partire da oggi 4 febbraio 2022, per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e del decreto Sostegni Ter (Dl n. 4/2022).

Una volta esaurite le operazioni di aggiornamento del software, il nuovo modello (>> scaricalo qui) potrà essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10 mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità. Continua a leggere per sapere come funziona…

* 31 gennaio 2022: Il chiarimento è finalmente arrivato! L’Agenzia delle Entrate, attraverso le FAQ aggiornate al 28 gennaio 2022, spiega come muoversi per poter accedere alle agevolazioni ed esercitare l’opzione per la cessione del credito in caso di interventi di edilizia libera e lavori sotto i 10 mila eseguiti nel 2021.

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Vediamo nel dettaglio come funziona e cosa deve fare un contribuente che, ad esempio, al 3 gennaio 2022 non ha ancora trasmesso la comunicazione di cessione all’Agenzia delle Entrate e ha sostenuto il 1° dicembre 2021 spese per interventi di edilizia libera oppure di importo complessivo non superiore a 10 mila euro.

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Antifrode, Legge di Bilancio e le nuove misure dal 1° gennaio 2022

Così come ricordato dalle Entrate, l’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (detto Decreto Antifrode), ha introdotto l’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito anche per i Bonus diversi dal Superbonus.

L’obbligo è stato reso tale per le comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 novembre 2021 (circolare del 29 novembre 2021, n. 16/E).

Inoltre va precisato che con la Legge di Bilancio 2022 (che ha abrogato l’Antifrode ma ha reso comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati) è stato modificato l’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (detto Decreto Rilancio) con l’inserimento del comma 1-ter, il quale, alla lettera b) che stabilisce l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese previsto per la cessione del credito o lo sconto in fattura non si applica per i Bonus diversi dal Superbonus alle opere già classificate come attività di edilizia libera e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10 mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.

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No asseverazione e visto se comunicazione cessione trasmessa nel 2022

Quindi tornando al caso presentato ad inizio articolo, per le Entrate la spesa sostenuta, anche mediante lo sconto in fattura, il 1° dicembre 2021 per gli interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10 mila euro (fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate), non esiste l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022.

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Quindi, quali sono i casi in cui è necessario presentare il visto e l’asseverazione?

Di seguito una tabella di riepilogo dei lavori (a cura di Lisa De Simone) per i quali è possibile esercitare l’opzione nel 2022 e i casi nei quali sono richiesti asseverazioni e visto. Tranne per il Bonus Facciate, restano sempre esclusi da asseverazione e Visto gli interventi fino ai 10 mila euro compresa IVA ed eventuali parcelle professionali.

Tipologia intervento Opzione Asseverazione e Visto
Lavori edilizi ristrutturazione No per edilizia libera
Barriere architettoniche 75% No se non si interviene sulle strutture portanti dell’edificio
Rimozione amianto No
Misure antintrusione No
Costruzione box
Impianti fotovoltaici No tranne i casi di immobili vincolati
Ecobonus No per interventi interni e sostituzione infissi
Sistemi di accumulo No
Bonus facciate Si

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Entrate: dal 4 febbraio aggiornamento canale comunicazione cessione o sconto

Date le ultime novità normative, l’Agenzia delle Entrate comunica che “nel corso della giornata del 4 febbraio 2022 sarà aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi in base alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021)”.

“In seguito agli adeguamenti delle procedure realizzati dal partner tecnologico Sogei, i contribuenti potranno quindi comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità. Permane, invece, l’obbligo del visto di conformità per il Bonus facciate e il Superbonus per i quali non sono state introdotte novità normative. A partire dalla stessa giornata sarà possibile anche trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2022, tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022. Successivamente, la procedura sarà adeguata anche per consentire la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. L’avvenuto aggiornamento del canale sarà prontamente comunicato dall’Agenzia delle Entrate”.

>> Scarica qui il modello aggiornato di Entrate <<
Qui trovi invece il provvedimento, le istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche

Consigliamo

In Le nuove regole della cessione del credito per i bonus edilizi – Pacchetto operativo scaricabile di Lisa De Simone, il professionista troverà:

  • una maxi circolare operativa, realizzata dall’Autrice, con la spiegazione chiara e dettagliata di tutte le novità intervenute dopo l’entrata in vigore del decreto Sostegni ter, relativamente all’applicazione dei bonus edilizi;
  • il modulo per la cessione del credito in vigore a partire dal 4 febbraio 2022;
  • le istruzioni per la compilazione del modulo per la cessione del credito;
  • il glossario generale che riporta la classificazione di legge dell’edilizia libera;
  • una tabella (all’interno della circolare operativa) con i riferimenti delle risoluzioni e degli interpelli dell’Agenzia delle Entrate collegate agli interventi di edilizia libera.

Gli acquirenti del pacchetto operativo riceveranno gratuitamente la versione aggiornata alla legge di conversione del decreto Sostegni Ter, non appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

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Foto: iStock.com/baona

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