Dalla sentenza del 16 gennaio 2012 n.59 del T.A.R. Lombardia arriva la conferma che tutti gli edifici abusivi presenti sul territorio risalenti a epoca remota, possono essere demoliti senza alcuna motivazione.
I giudici hanno confermato la decisione di un comune lombardo, al quale era stato comunicato che un garage, risalente al 1965 e ormai a pezzi, sarebbe stato demolito perchè abusivo.
“L’abuso edilizio- spiegano i giudici del T.A.R. – integra un illecito permanente, rappresentato dalla violazione dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare in conformità a diritto lo stato dei luoghi; ditalché ogni provvedimento repressivo dell’amministrazione non è emanato a distanza di tempo da un illecito ormai esaurito, ma interviene su una situazione antigiuridica che perdura sino a quel momento”.
“La disciplina del potere di sanzionare gli abusi edilizi del quale la p.a. è titolare deve essere ricostruita anche tenendo conto di un dato storico, quello che in proposito ha visto, negli ultimi trent’anni, un costante ripetersi di misure straordinarie di sanatoria, a partire dalla nota l. 28 febbraio 1985 n°47 – aggiungono -. Ammettere quindi l’estinzione di un abuso per il mero decorso del tempo significherebbe allora, in primo luogo, costruire una sorta di sanatoria di fatto che opererebbe anche quando l’interessato non abbia ritenuto di avvalersi del corrispondente istituto previsto dalla citata normativa premiale, e quindi senza nemmeno la necessità di versare le oblazioni da essa previste.Per altro verso, poi, è comunque escluso che si possa parlare di affidamento tutelabile nel momento in cui di detta normativa l’interessato non abbia ritenuto di avvalersi”.
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