Come è ormai noto, uno degli obblighi da espletare in seguito alla conclusione di lavori edilizi volti al risparmio energetico agevolati con Ecobonus è l’invio dei dati a ENEA, da effettuare entro 90 giorni dalla fine lavori. Varie volte però è sorta una questione: il mancato invio dei dati comporta la perdita della detrazione?
Nel tempo Agenzia delle Entrate, Ministero dello sviluppo economico, Cassazione e la stessa ENEA si sono espresse in modi diversi e spesso contrastanti.
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Bonus Edilizia 2025: detrazioni agevolazioni fiscali
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Mancata comunicazione ENEA: le posizioni di AdE, ENEA, MiSE e Cassazione
In assenza di pratica ENEA inviata entro 90 giorni dalla fine lavori, l’Agenzia delle Entrate in alcuni casi si è attivata per chiedere la restituzione delle detrazioni Ecobonus e altre volte no, mentre il Ministero dello Sviluppo Economico ha sempre ritenuto l’invio dei dati obbligatorio ma non determinante per il diritto o meno a ricevere (e mantenere) la detrazione.
ENEA dal canto suo ha sempre mantenuto una pozione chiara: il mancato invio dei dati non determina la perdita dell’incentivo ma determina una sanzione per il contribuente.
Questo tema è stato più volte oggetto di pronuncia da parte della Corte di Cassazione, ma queste non hanno sempre seguito una linea univoca: ad esempio, nel 2022 era stato stabilito che in assenza di comunicazione ENEA entro i termini si incorresse nella perdita del diritto all’Ecobonus, mentre più recentemente, nel 2024, aveva stabilito che il mancato rispetto dei termini, da solo, non può far decadere l’agevolazione (>> ne abbiamo parlato in questo articolo).
In quest’ultimo caso la Cassazione aveva spiegato come ormai fosse palese che l’obbligo di comunicazione assolva più che altro a fini statistici, e questa è la linea di principio che ha deciso di seguire anche nelle due ordinanze del 10 maggio scorso.
Le due nuove pronunce della Cassazione
Nelle due recenti pronunce (Ord. n. 12426/2025 e Ord. n. 12422/2025), rispettivamente sul caso di un privato risalente al 2011 e il caso di un’azienda risalente al 2013, la Corte di Cassazione riconosce la validità delle detrazioni e afferma che l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA non comporta la perdita del beneficio fiscale, in quanto adempimento con una finalità statistica (“quella di consentire il monitoraggio del risparmio ottenuto a seguito degli interventi di riqualificazione energetica“) e in quanto non esiste una previsione normativa che stabilisce che l’omessa comunicazione all’ENEA sia causa di decadenza dalla detrazione.
In entrambi in casi quindi il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato respinto, con compensazione delle spese processuali tra le parti.
La preoccupazione di ANFIT
Secondo ANFIT (Associazione Nazionale per la Tutela della Finestra Made in Italy) – che ritiene comunque le determinazioni della Corte “ineccepibili”- “tale presa di posizione può portare qualcuno a pensare che la pratica ENEA non risulti più obbligatoria. Così non deve essere, se non altro perché tutta la strategia energetica in edilizia del paese si basa sui dati raccolti attraverso tali comunicazioni“.
Ricordiamo che in caso di mancato invio dei dati a ENEA si può sempre utilizzare la remissione in bonis, che consente di inviare la comunicazione entro i termini di scadenza per la presentazione del modello Redditi.
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