Ecobonus e Sismabonus, codici tributo da indicare in F24

In riferimento alle quote annuali dei crediti ceduti, tramite F24, vanno usati i codici tributo 6890 – Ecobonus e 6891 – Sismabonus

Attenzione: per le comunicazioni inviate dal 17 febbraio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo >> li trovi in questo articolo

Gli articoli 14 e 16 del decreto legge 63/2013, determinano l’opportunità di cedere i crediti d’imposta relativi alle detrazioni riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica, svolti sulle parti comuni degli edifici (Ecobonus) e per quelli relativi all’adozione di misure antisismiche e alla realizzazione di opere per la messa in sicurezza statica, eseguite sulle parti comuni degli edifici, dalle quali provenga una riduzione del rischio sismico (Sismabonus).

Disposizioni per Ecobonus e Sismabonus

Attraverso i provvedimenti dell’8 giugno 2017 e del 28 agosto 2017 del direttore dell’Agenzia delle entrate, sono delineate le modalità di attuazione delle suddette disposizioni per l’Ecobonus e il Sismabonus.

La detrazione in esame può essere impiegata in cinque quote (Sismabonus) o dieci quote (Ecobonus) annuali dello stesso importo. I medesimi provvedimenti stabiliscono che pure il credito ceduto venga ripartito in altrettante quote, adoperabili dal concessionario esclusivamente in compensazione, attraverso la presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Per poter utilizzare in compensazione, attraverso F24, le quote annuali dei crediti ceduti, la risoluzione 58/E del 25 luglio 2018 ha istituito i codici tributo “6890” – Ecobonus e “6891” – Sismabonus.

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Ecobonus e Sismabonus, compilazione modello F24

Al momento della compilazione del modello di pagamento F24, vanno inseriti i codici nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme mostrate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, qualora il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i codici devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba effettuare il riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Possono essere utilizzati in compensazione i crediti ceduti, la cui cessione del credito sia stata accettata da parte del cessionario, che risultano dalle comunicazioni effettuate dagli amministratori condominiali all’Agenzia delle entrate. L’Agenzia delle entrate compie controlli automatizzati con la finalità di verificare che l’importo totale dei crediti utilizzati in compensazione non superi quello della quota disponibile per ogni annualità, in occasione dell’elaborazione del modello F24, pena l’esclusione del medesimo che viene resa nota al trasmittente attraverso specifica ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Nel modello F24, va riportato l’anno in cui è utilizzabile la quota annuale di credito ceduto in compensazione, nell’apposito campo “anno di riferimento” nel formato “AAAA”. La quota di credito che non viene utilizzata in compensazione nell’anno in cui se ne possa beneficiare, può esserlo negli anni successivi con l’indicazione dell’anno originario di riferimento della fruibilità.

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Redazione Tecnica

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