C’è un caso isolato, discutibile ed insidioso in cui la Corte di Cassazione avrebbe in certo modo legittimato il trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi: con la sentenza della III sez. pen., n. 32942/2013 viene accolto (parzialmente) il ricorso proposto da un soggetto a cui era stato sequestrato il veicolo adoperato per un trasporto abusivo di alcuni rifiuti pericolosi perché, a seguito delle norme che hanno introdotto il SISTRI nel Testo Unico Ambiente (d.lgs. 205/2010) “il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario o con un formulario con dati incompleti o inesatti non è più sanzionato penalmente” né dall’art. 258, comma 4, Testo Unico Ambiente (sulle imprese che trasportano i propri rifiuti) né dall’art. 260-bis, del Testo Unico citato, che punisce il trasporto senza scheda SISTRI.
Ed è proprio a causa del SISTRI che i giudici qui all’esame hanno così deciso: in pratica, la mancata operatività del nuovo sistema di tracciabilità (periodicamente rinviata con decreto e operativo solo per alcune categorie dal 1° ottobre scorso) accompagnata dal nuovo quadro sanzionatorio legato a tale sistema (che sostituisce quello del Testo Unico Ambiente), finisce col creare, per la sentenza indicata, una sorta di vuoto normativo tale da creare il distorto effetto che il trasporto abusivo di rifiuti non pericolosi, ancora punito dal Testo Unico, viene sanzionato, mentre quello, assai più grave, in cui si trasportano rifiuti pericolosi resterebbe, invece, impunito!
Quello che la Cassazione non ha considerato sono due aspetti. Il primo è di carattere strettamente normativo: secondo l’art. 39, comma 2-bis, del d.lgs. 205/2010, introdotto dal d.lgs. 121/2011, l’originario art. 258 TU Ambiente continua ad applicarsi fino all’entrata in operatività del SISTRI.
Il secondo aspetto, invece, è di carattere giurisprudenziale, ma di provenienza della medesima Corte di Cassazione: nella sentenza III sez. pen., n. 28909/2013 (di poco precedente all’altra sentenza), i continui rinvii del SISTRI comportano che fino al suo avvio e pieno regime restano operative le norme penali previgenti, proprio per evitare pericolosi casi di vuoto.
Ma, evidentemente, i giudici non sono riusciti in questo intento.
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