Se il Durc è irregolare spetta agli Istituti di previdenza, e non alle stazioni appaltanti, valutare la gravità delle violazioni da parte delle imprese.
Il chiarimento viene fornito dai giudici del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8/2012 del 4 maggio scorso.
I giudici di Palazzo Spada hanno precisato che se la violazione è ritenuta non grave, il Durc viene rilasciato con esito positivo, mentre succede il contrario se la violazione è ritenuta grave “la valutazione compiuta dagli enti previdenziali sia vincolante per le stazioni appaltanti e precluda, ad esse, una valutazione autonoma”.
Non sono considerati gravi, e quindi ostativi al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione e lo scostamento inferiore a 100 euro.
In conclusione il Consiglio di Stato ha affermato che «ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli Istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto».
Sull’irregolarità del Durc il Consiglio di Stato era già intervenuto con la sentenza n. 1245 del 5 marzo scorso, vedi “DURC irregolare, il CdS si pronuncia sulla questione della gravità“
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