In questi giorni il Ministero del Lavoro è intervenuto sul rilascio del Durc da parte delle Casse edili.
Con la lettera circolare n. 8367 del 2 maggio 2012 ha risposto alle richieste di chiarimenti e ha precisato che gli organismi operanti solo a livello territoriale non possono rilasciare attestazioni di regolarità contributiva.
Il ministero fa riferimento al d.lgs. n. 276/2003 che introduce la definizione di “ente bilaterale”, che deve essere costituito su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentativi per poter fungere da sede privilegiata per la regolazione del mercato del lavoro, ma anche per la certificazione dei contratti e della regolarità contributiva, e al d.m. 24 ottobre 2007 nel quale si specifica che il requisito della maggiore rappresentatività comparata deve essere posseduto da ciascuna organizzazione, sia datoriale sia sindacale, che concorre alla costituzione della cassa edile.
“Le Casse abilitate sono tenute ad osservare il C.d. principio di reciprocità – ha spiegato il Ministero – in base al quale, al fine di armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle diverse Casse edili operanti sul territorio nazionale, si ha un reciproco riconoscimento dei versamenti operati presso ciascuna di esse .
Lo stesso Legislatore considera tale requisito imprescindibile atteso che, secondo l’art. 252, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, “le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva” (disposizione già contenuta nell’art. 9, comma 77, della L n. 415(1998).
Oggi tale principio è peraltro assicurato attraverso la cooperazione telematica con la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili (CNCE)”.
“Sulla base di tali premesse si ritiene il possesso dei requisiti indicati – e in particolare l’emanazione dalle sole organizzazioni datori ali e sindacali comparativamente più rappresentative nonché il reciproco riconoscimento degli accantonamenti effettuati indispensabili ai fin delle relative prestazioni – è elemento di carattere costitutivo ai tini della possibilità per le Casse di svolgere gli adempimenti certificativi in questione.
Ne deriva che gli organismi non in possesso di tali requisiti perché operanti al solo livello territoriale, non costituiti da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e non in possesso del requisito della reciprocità assicurato attraverso il collegamento con la CNCE non possono definirsi “Casse edili” ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 e, conseguentemente, non possono rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Eventuali attestazioni di regolarità rilasciate da tali Casse devono pertanto considerarsi giuridicamente inefficaci a tutti gli effetti di legge”.
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