Un balcone con una sporgenza di circa 50 cm deve essere considerato rilevante ai fini del calcolo delle distanze in edilizia, secondo quanto disposto dal decreto 1444/1968?
È questo il tenore di una domanda giunta alla Redazione della rivista L’Ufficio Tecnico, per la quale curo insieme ad altri autori la rubrica dedicata ai quesiti e che voglio condividere anche sulle Pagine di Ediltecnico.it.
La risposta al quesito è positiva: sì, una sporgenza di mezzo metro è rilevante per la disciplina delle distanze in edilizia, come ha ricordato recentemente la giurisprudenza con la sentenza del T.A.R. Lombardia (Milano) del 9 agosto 2013, n. 2065.
Il computo della distanza tra edifici, in base alle norme del DM 1444/1968, nel caso in cui le pareti dei fabbricati non si estendano linearmente in altezza, ma manifestino rientranze e sporgenze, deve operarsi distinguendo fra gli sporti dalle ridotte dimensioni, aventi scopo meramente ornamentale e decorativo, da quelli costituenti sporgenze di particolari proporzioni, destinate per i loro caratteri strutturali e funzionali ad ampliare la superficie abitativa dei vani che vi accedono.
Di questi ultimi deve tenersi conto nel computo anzidetto, essendo veri e propri corpi di fabbrica che determinano un aumento dell’edificio in superficie e incidono quindi sulla consistenza volumetrica dello stesso (cfr. Cass., sez. II, 26 novembre 1996, n. 10497) come pure deve tenersi conto di altre sporgenze, quali i balconi, che vengono ad ampliare in superficie e in volume il fabbricato da cui sporgono, occupando lo spazio che deve invece rimanere libero per assicurare il prescritto distacco (cfr. Cass., sez. II, 24 marzo 1993, n. 3533; 10 novembre 2011, n. 23553; Cons. Stato, sez. IV, 5 dicembre 2005, n. 6909; ord. n. 1914 del 28 aprile 2010; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 11 gennaio 2013, n. 83).
Di conseguenza, nel calcolo delle distanze in edilizia, non possono essere considerati quale mero elemento ornamentale i balconi sporgenti per 50 cm.
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