Attraverso la sentenza 27364/2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che gli edifici separati da una via pubblica non sono tenuti a rispettare le normative in merito alle distanze edifici.
I giudici hanno specificato che lo stesso vale anche quando gli edifici sono separati da un vicolo cieco o anche da una strada privata che viene usufruita per la viabilità pubblica.
Distanze edifici, cosa dice la normativa
Sulla base dell’articolo 879 del Codice Civile, i giudici della Corte di Cassazione hanno evidenziato che le costruzioni che si trovano al confine con vie pubbliche, piazze o strade di proprietà privata che necessariamente vengono utilizzate per la viabilità pubblica, sono esentate dal rispetto delle norme sul rispetto delle distanze legali. Il rispetto del limite delle distanze legali non viene determinato dalla proprietà della via, ma dall’utilizzo effettivo che la collettività ne fa di quella determinata strada.
Distanze edifici, Codice Civile prevale su norme edilizie
I giudici della Corte di Cassazione hanno sottolineato che la norma del Codice Civile predomina sulle norme edilizie locali, anche quando esse prevedono il rispetto della distanza minima quando si trovano aree pubbliche in mezzo alle costruzioni. Con la sentenza, la Cassazione è intervenuta su un caso in cui il proprietario di un edificio aveva richiesto di demolire una costruzione che secondo lui era stata costruite con la violazione della normativa sulle distanze, poiché le pareti finestrate erano collocate a meno di 10 metri l’una dall’altra. Nonostante ciò, Tribunale Ordinario aveva deciso di bocciare il ricorso perché dal momento in cui i due edifici erano divisi da una via pubblica, viene contemplata la possibilità di trovarsi a meno di 10 metri di distanza.
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In seguito, però, la Corte di Appello ha sostenuto che si doveva anche tenere conto che il regolamento Edilizio comunale regolava l’inderogabilità della distanza di 10 metri tra pareti finestrate, imponendo l’arretramento dell’edificio realizzato ad una distanza inferiore ai 10 metri minimi consentiti.
Infine, la Corte di Cassazione ha capovolto per l’ennesima volta la vicenda, stabilendo che le norme dei Regolamenti edilizi si integrano con le norme del Codice Civile e al tempo stesso non possono contrapporsi ad esse. Con questa pronuncia, siccome gli edifici erano divisi da una via usata per la viabilità pubblica, la Cassazione ha annullato l’ordine di demolizione e di arretramento dell’edificio.
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