Per poter applicare la regola della distanza minima di 10metri (art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444) è necessaria l’esistenza di due pareti che si contrappongono, di cui almeno una deve essere finestrata. Lo ha ribadito il Tar Abruzzo, sezione prima, nella sentenza n.109/2017 pubblicata lo scorso 23 febbraio.
I giudici amministrativi abruzzesi rammentano che “per pacifica giurisprudenza la legittimazione dei soggetti terzi, non direttamente destinatari del provvedimento, è riconosciuta in base al criterio cosiddetto della <vicinitas>, ovvero in caso di stabile collegamento materiale tra l’immobile del ricorrente e quello interessato dai lavori, quando questi ultimi comportino contra legem un’alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio”.
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Quindi, i ricorrenti non devono dimostrare il pregiudizio della situazione soggettiva protetta perché “il danno è ritenuto sussistente in re ipsa per la violazione della normativa edilizia, in quanto ogni edificazione non conforme alla normativa e agli strumenti urbanistici incide se non sulla visuale, quanto meno sull’equilibrio urbanistico del contesto e l’armonico e ordinato sviluppo del territorio, a cui fanno necessario riferimento i titolari di diritti su immobili adiacenti, o situati comunque in prossimità a quelli interessati dagli abusi. Si considera, pertanto, attuale e concreto l’interesse di chi, come i ricorrenti, proprietari di un immobile confinante a quello oggetto dell’intervento contestato, ha interesse a ché il vicino edifichi regolarmente anche in presenza di una lesione potenziale o eventuale”.
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