Polizze, cauzioni, fideiussioni, garanzie … nell’ambito della direzione lavori sono termini da conoscere bene. Nello specifico, le garanzie e polizze di cui tratteremo in questo post dello Speciale Direzione Lavori sono quelle rese obbligatorie per l’esecutore dei lavori, dagli articoli 113 del d.lgs. 163/2006 e 123 e successivi del d.P.R. 207/2010 alle condizioni stabilite dalla normativa richiamata.
Tali polizze entrano a pieno titolo nella gestione della contabilità dei lavori e quindi nelle mansioni del direttore dei lavori che dovrà attivarsi non solo per la verifica della loro adeguatezza ma anche per lo svincolo progressivo, ove previsto, nel corso dell’esecuzione delle opere.
La finalità di queste polizze nell’ambito della direzione lavori è garantire la stazione appaltante sulla corretta e compiuta esecuzione dei lavori, sul versamento delle anticipazioni in corso d’opera e su eventuali danni (a cose o a terzi) o inadempienze che potrebbero verificarsi durante la realizzazione delle opere.
Cauzione definitiva
L’esecutore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale (aumentata, in caso di ribasso d’asta superiore al 10% di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% – ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%).
Questo tipo di cauzione viene prestato dall’esecutore a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e anche a garanzia delle somme in più eventualmente liquidate all’esecutore rispetto alla contabilità finale.
La garanzia deve prevedere obbligatoriamente la rinuncia beneficio della preventiva escussione del debitore principale e viene automaticamente svincolata (con la sola consegna dall’esecutore all’istituto garante degli stati di avanzamento – in originale o copia autenticata – attestanti l’avvenuta esecuzione delle opere) fino al limite massimo dell’80% dell’importo garantito. Il residuo ammontare del 20% della cauzione deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e, in ogni caso, fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
La condizione di garanzia della cauzione definitiva rende necessario, in caso di varianti in corso d’opera con aumento dell’importo dei lavori, la sua reintegrazione in rapporto ai lavori ancora da eseguire – la mancata reintegrazione della cauzione consente alla stazione appaltante il recupero di tali somme sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all’esecutore (leggi anche Direzione lavori, le varianti di lavori e le perizie).
Fideiussione a garanzia dell’anticipazione e dei saldi
Negli appalti pubblici l’anticipazione è vietata (art. 133 d.lgs. 163/2006 e art. 140 d.P.R. 207/2010) con l’eccezione dei contratti oggetto di cofinanziamento da parte dell’Unione europea. In questi casi si rende necessaria una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione (maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero della stessa anticipazione.
La garanzia viene progressivamente ridotta in relazione al procedere dei lavori.
Stessa modalità viene applicata alla garanzia per il pagamento della rata di saldo a copertura del periodo che intercorre tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione della sua condizione di definitività (due anni dall’emissione).
Polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
Ai sensi dell’articolo 129, comma 1 del d.lgs. 163/2006, l’esecutore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa per la copertura degli eventuali danni subiti dalla stazione appaltante per il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di opere o impianti – anche preesistenti – avvenuto durante l’esecuzione dei lavori. La stessa polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi durante l’esecuzione delle opere.
Per la responsabilità civile contro terzi l’importo della somma assicurata è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 euro. La copertura assicurativa sussiste dalla data di consegna dei lavori e termina alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (e comunque dopo 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori).
Polizza di assicurazione indennitaria decennale
Per i lavori il cui ammontare superi gli importi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture, l’esecutore è obbligato a stipulare – a decorrere dalla data del certificato di collaudo provvisorio – una polizza indennitaria decennale (copertura del rischio di rovina totale o parziale dell’opera o di gravi difetti costruttivi) e una polizza di responsabilità civile a favore di terzi (per danni causati a terze parti)
Nell’ambito della direzione lavori, la polizza deve contenere la previsione del pagamento a favore della stazione appaltante a semplice richiesta della stessa – anche in pendenza dell’accertamento di responsabilità e senza alcuna autorizzazione preventiva.
Il limite di indennizzo della polizza decennale per copertura dell’eventuale rovina totale o parziale dell’opera o per gravi difetti costruttivi, non deve essere inferiore al 20% del valore dell’opera eseguita e non superiore al 40%.
L’esecutore deve parallelamente stipulate una polizza di analoga durata per la copertura assicurativa della responsabilità civile per danni causati a terzi (decorrenza data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e durata 10 anni) con indennizzo pari al 5% del valore dell’opera eseguita con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro.
La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione delle due polizze decennali per rischi di rovina totale o parziale e per responsabilità civile per danni causati a terzi.
Sistema di garanzia globale di esecuzione
La garanzia globale di esecuzione consiste nella garanzia fideiussoria di buon adempimento (articolo 113 del d.lgs. 163/2006 – cauzione definitiva) e nella garanzia di subentro (articolo 131, comma 1, lettera b) del d.P.R. 207/2010). Questa garanzia è obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori con ammontare a base d’asta superiore a 75 milioni di euro, per gli affidamenti a contraente generale di qualunque importo e per gli appalti di sola esecuzione di lavori con ammontare a base d’asta superiore ai 100 milioni di euro.
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