Difesa del suolo: ecco le novità per gli uffici tecnici dei Comuni

Scarica PDF Stampa

Continuiamo l’esplorazione delle novità normative giunte in questi giorni di fine giugno nel nostro ordinamento in materia di edilizia e ambiente: infatti anche i temi inerenti a bonifiche e difesa del suolo sono presenti all’interno della complessa e stratificata struttura del decreto sviluppo, il provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale questa settimana che si posizionerà come punto di riferimento (insieme al decreto PA) per le diverse attribuzioni (ed articolazione) della Pubblica Amministrazione nei prossimi mesi.

Difesa suolo
All’interno dei confini disciplinari di questa materia i presidenti di Regione vengono nominati commissari straordinari con il compito di dare attuazione alle opere di mitigazione del rischio idrogeologico previste in base agli accordi di programma sottoscritti dalle Regioni e dal Ministero dell’Ambiente. Per ciò che riguarda la progettazione e l’affidamento dei lavori i presidenti regionali avranno la possibilità di farsi coadiuvare dagli uffici tecnici di Comuni, consorzi di bonifica, autorità di distretto e provveditorati Anas.

In tale settore l’autorizzazione sostituisce “tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l’esecuzione dell’intervento”.

Per conoscere le altre novità contenute nel decreto Pa in materia di semplificazioni in edilizia leggi l’articolo Semplificazioni in edilizia: in Gazzetta le norme sui moduli unici.

Bonifiche
Viene stilata una procedura semplificata ed accelerata per consentire la realizzazione di interventi privati di bonifica: l’obiettivo finale è minimizzare il livello di contaminazione “a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione della soglia di contaminazione”.

Ecco la scansione della procedura:
– il privato deve presentare i progetti esecutivi alla Regione;
– entro 30 giorni deve apprestarsi a partire la conferenza dei servizi;
– entro i successivi 90 giorni l’Amministrazione regionale è tenuta ad adottare una determinazione conclusiva che “sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato:
– a questo punto l’intervento può essere avviato entro 30 giorni;
18 mesi è il termine massimo per concludere i lavori.

L’articolato del decreto sviluppo (che dovrà essere convertito in legge entro i consueti 60 giorni) contiene anche importanti statuizioni sul tema dell’edilizia scolastica: leggi l’articolo Edilizia scolastica: sbloccate le risorse per l’efficienza energetica.

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento