Detrazioni ristrutturazione edilizia: quali sono i controlli delle Entrate

Il controllo è fortemente automatizzato e coinvolge da vicino gli uffici territoriali dell’Agenzia: vediamo come.

Silvio Rivetti 08/10/18

Le detrazioni per la ristrutturazione edilizia possono essere oggetto di una specifica procedura di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 36 ter DPR 600/1973. Tale controllo, denominato “formale”, si caratterizza per essere, da un lato, fortemente automatizzato (la selezione delle dichiarazioni da controllare e l’invìo delle comunicazioni ai contribuenti sono, infatti, attività gestite dall’Agenzia a livello centrale); e, dall’altro, per coinvolgere da vicino gli uffici territoriali dell’Agenzia, competenti in base al domicilio fiscale del contribuente, che esaminano in concreto la documentazione richiesta ed esitano il controllo.

Controllo sulle detrazioni per la ristrutturazione: in cosa consiste?

È bene sapere che tutte le dichiarazioni dei redditi inviate sono controllate centralmente, mediante lavorazioni informatiche, allo scopo di individuarne gli errori materiali e di calcolo (cd. “liquidazione automatizzata”, da cui derivano i recuperi d’imposta di cui all’art. 36 bis DPR 600/73). Successivamente, una parte di tali dichiarazioni, riguardanti tipicamente le persone fisiche, viene selezionata centralmente per la verifica di detrazioni, ritenute, oneri deducibili, crediti d’imposta.

La selezione delle posizioni da controllare (eseguita secondo  criteri resi pubblici con atti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate), viene effettuata dal sistema informatico, che incrocia i dati delle dichiarazioni, degli atti registrati, dei controlli già eseguiti, con i dati di provenienza esterna (come, ad esempio, i mutui, i premi di assicurazione ed i contributi previdenziali ed assistenziali, comunicati dagli enti a ciò tenuti; nonché i  bonifici bancari relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, trasmessi dagli operatori  ex art. 3 DM. n. 41 del 18/02/1998).

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All’esito di tale incrocio, il sistema individua le dichiarazioni che evidenziano scostamenti di dati significativi o che ricadono in zone di “elevato rischio” statistico, e quindi trasmette agli uffici territoriali la lista delle posizioni da controllare. Sempre il sistema centrale predispone ed invia direttamente ai contribuenti le richieste di esibizione dei documenti giustificativi (ad esempio, ricevute o documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi) agli uffici territoriali competenti.

Questi ultimi possono a loro volta attivare i controlli in via autonoma, anche con riferimento a dichiarazioni non segnalate centralmente, per esempio dando seguito ai controlli già svolti a carico dello stesso contribuente nei precedenti periodi d’imposta, ovvero controllando i soggetti “collegati” (come nel caso delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie non spettanti, da recuperarsi anche a carico del soggetto cointestatario delle spese, che potrebbe non essere incluso nelle liste di segnalazione).

Le tempistiche e la procedura  

Secondo l’art. 36-ter, il controllo formale va eseguito entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Tale termine è ritenuto, tuttavia, ordinatorio e non perentorio. Perciò, il vero termine ultimo per l’espletamento di tale controllo è quello generale stabilito per l’attività di accertamento ex art. 43, primo comma, del D.P.R. 600/73: ovvero il termine entro cui il contribuente ha l’obbligo di conservare la documentazione relativa agli importi dichiarati (tale termine coincide, per i controlli sull’anno d’imposta 2013, con il 31/12/2018; per il 2014, il 31/12/2019; per il 2015, con il 31/12/2020. A partire dall’anno d’imposta 2016, la legge prolunga il termine per i controlli di un anno).

Come già accennato, i contribuenti selezionati ricevono per posta ordinaria una lettera dagli uffici centrali dell’Agenzia, indicante i documenti da esibire in relazione al tipo di controllo effettuato (se su detrazioni, o su ritenute, ecc.), i termini entro cui adempiere, i contatti dell’ufficio che materialmente svolgerà il controllo. La consegna dei documenti può avvenire direttamente agli sportelli, oppure per raccomandata, o per via telematica, attraverso i servizi ad hoc dell’Agenzia per gli utenti registrati.

L’ufficio, esaminata la documentazione anche in contraddittorio con la parte, può confermare i dati dichiarati comunicando al contribuente, anche informalmente (compresi gli SMS, per chi si avvalga dei servizi telematici), l’assenza di rilievi.

Se invece emergono difformità tra i dati dichiarati e quelli documentati, o se la documentazione non viene presentata neppure dopo solleciti, l’ufficio territoriale rettifica gli importi dichiarati e comunica al contribuente, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, il “perfezionamento con esiti” del controllo.

La comunicazione degli esiti è particolarmente importante perché deve contenere i prospetti dei dati dichiarati e di quelli corretti, i motivi che hanno dato luogo alle rettifiche, la maggiore imposta che appare dovuta, la sanzione del 30% della maggiore imposta (ex art. 13 D.Lgs.  471/97) e gli interessi.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente può segnalare all’ufficio eventuali elementi non considerati, o valutati erroneamente, che possono determinare l’annullamento totale o parziale dell’esito.

Nello stesso termine, di trenta giorni, il contribuente può  comunque effettuare il pagamento indicato ed in questo caso si gioverà della riduzione della sanzione a due terzi dell’importo originario, ex art. 3 D.Lgs. 462/97.

Decorsi i trenta giorni, l’ufficio può iscrivere a ruolo la maggior pretesa, che a questo punto sarà riscuotibile da parte di Agenzia Entrate/Riscossione (ex Equitalia), a mezzo di cartella di pagamento da notificarsi al contribuente.

L’eventuale contestazione della pretesa

La coesistenza, in tale articolato procedimento,  di due atti distinti – la comunicazione degli esiti del controllo e la cartella di pagamento – richiede un chiarimento ai fini di un’eventuale impugnazione della pretesa innanzi alle Commissioni tributarie.

La comunicazione degli esiti del controllo inviata per raccomandata non è un atto impugnabile. Mediante tale comunicazione, infatti, l’Erario non impone propriamente un pagamento, ma si limita ad invitare la parte a fornire ulteriori chiarimenti circa la sua posizione (pur consentendogli di definire la sua posizione mediante pagamento immediato e riduzione delle sanzioni). Il vero atto impositivo è la successiva cartella di pagamento, derivante dall’iscrizione a ruolo: e perciò essa è l’unico atto impugnabile.

La comunicazione degli esiti, però, resta un atto essenziale del procedimento e anzi imprescindibile, poiché delinea la motivazione del recupero d’imposta notificato dalla cartella, a garanzia del contribuente. A conferma di ciò, si noti che la cartella di pagamento, notificata senza previa comunicazione degli esiti, deve ritenersi nulla, anche in assenza di espressa disposizione normativa in tal senso (Cass. n. 15312/2103).

Qualora dunque il contribuente intenda opporsi alla pretesa scaturente dal controllo formale, dovrà attendere la notifica della cartella di pagamento (gravata di aggi ed interessi ulteriori) ed impugnare quest’ultima innanzi alle Commissioni tributarie, notificando il relativo ricorso anche all’Agenzia delle Entrate e contestando la motivazione delle rettifiche, come emergente dalla comunicazione degli esiti del controllo.

Va da sé che una motivazione carente, eccessivamente stringata ovvero oscura della comunicazione degli esiti potrà rappresentare, in sede contenziosa, un motivo di ricorso di significativa rilevanza.

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Silvio Rivetti

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