Detrazioni 36%, 50% e 55%: ecco la procedura da seguire

In attesa della pubblicazione del decreto Crescita che conterrà la proroga e le modifiche alle detrazioni fiscali del 36% e 55%, facciamo un breve e utile riepilogo secondo le ultime indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (vedi “Ristrutturazioni, le regole delle detrazioni 50%“).

Con la circolare 19/E  non è più obbligatoria per gli interventi di cui si chiede la detrazione del 36% (e anche del 50%) la comunicazione da spedire al centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, ma vanno inseriti nell’Unico e nel 730  i dati catastali relativi all’immobile.  L’abolizione vale per gli interventi realizzati prima e dopo il 14 maggio 2011.

Resta invariato l’obbligo per gli interventi di cui si fa richiesta del bonus del 55% (ridotto al 50% dal 1° gennaio al 30 giugno 2013) di invio dell’documentazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Sempre con la circolare 19/E è stato abolito  l’obbligo di indicare distintamente il costo della manodopera nelle fatture per gli interventi di ristrutturazione edilizia (36% e 50%) e riqualificazione e risparmio energetico (55%) prima e dopo il 14 maggio 2011.

Novità anche per l’autocertificazione che, secondo quanto stabilito dalle Entrate, serve solo per l’attività edilizia libera.

Con la risoluzione 55/E l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che per poter beneficiare dei bonus del 36%, 50% e 55% il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite un bonifico nel quale siano indicati:

– causale del versamento;

– codice fiscale del beneficiario della detrazione – partita iva o codice fiscale del destinatario del bonifico.

Redazione Tecnica

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