Mentre siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficialle del Decreto Crescita, contenente le nuove regole per la detrazione al 50% degli interventi di ristrutturazione edilizia, l’Agenzia delle Entrate diffonde una circolare contenente alcuni chiarimenti sulla detrazione al 36%.
Bisogna conservare le ricevute di pagamento dell’Ici se dovuta, ai fini del controllo della spettanza della detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie. Nel caso in cui vengano richieste, le ricevute vanno esibite.
In caso di cessione gratuita o di permuta dell’unità immobiliare oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia, la parti possono stabilire che la detrazione 36% permanga in capo al donante.
Questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate raccolti nella circolare n. 25/E del 19 giugno 2012.
Si tratta di una serie di risposte ai quesiti sulla detrazione fiscale del 36%. Riportiamo di seguito i quesiti più interessanti e parte delle rispettive risposte. Per leggere le risposte nella loro versione integrale, scarica la circolare n. 25/E del 19 giugno 2012.
Ici e detrazione 36%
Stante le modifiche intervenute, si chiede se a decorrere dal 1° gennaio 2012 si rende ancora necessaria la conservazione delle dichiarazioni ICI, come indicato dal provvedimento direttoriale n. 149646 del 2 novembre 2011.
Ai fini del controllo sulla spettanza della detrazione, restano valide le disposizioni contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. I contribuenti sono dunque ancora tenuti a conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, le ricevute di pagamento dell’ICI se dovuta. Nel provvedimento non si fa alcun riferimento alle dichiarazioni ICI come riportato nel quesito.
Si ricorda che il soggetto tenuto al pagamento dell’ICI può non coincidere con il soggetto che usufruisce della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si evidenzia, pertanto, che si procederà al controllo delle ricevute di pagamento dell’ICI solo nel caso in cui il soggetto che usufruisce della detrazione sia anche tenuto al versamento dell’imposta.
Trasferimento della detrazione
Per effetto dell’utilizzo della locuzione “… in caso di vendita …”, al comma 8, del nuovo articolo 16-bis, del D.P.R.. n. 917 del 1986, la detrazione del 36% non utilizzata può essere trasferita o meno, a scelta delle parti, anche in presenza di atti a titolo non oneroso (donazioni) o di altre tipologie (permute)?
L’articolo 4, comma 1, lett. c) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha inserito l’articolo 16-bis nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 (di seguito TUIR), introducendo a regime la detrazione dall’imposta lorda sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Come evidenziato nella relazione illustrativa al menzionato articolo 16-bis, restano confermati non solo l’ambito, soggettivo e oggettivo, di applicazione delle disposizioni relative alla suddetta detrazione – introdotta dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale, così da consentire di fare salvo il consolidato orientamento di prassi formatosi in materia.
Il comma 8 dell’articolo 16-bis prevede che, in caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia, “la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.
Trasferimento della detrazione se c’è cessione di quota della proprietà dell’immobile
Sempre con riferimento al trasferimento del bonus, se l’unico proprietario trasferisce ad altro soggetto una quota di proprietà dell’immobile, può mantenere in capo a se stesso o può trasferire al cessionario l’intera detrazione residuale?
In merito alla questione prospettata, si confermano i chiarimenti forniti in via interpretativa da ultimo con la risoluzione n. 77 del 2009 in cui si è affermato che “la residua detrazione Irpef spettante in materia di ristrutturazioni del patrimonio edilizio, si trasmette alla parte acquirente non solo in ipotesi di cessione dell’intero immobile, ma altresì qualora, per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventa proprietaria esclusiva dell’immobile, parimenti verificandosi, in tale ultima ipotesi, i presupposti richiesti dalla riportata disposizione normativa”.
Pertanto, le nuove disposizioni sul trasferimento della detrazione troveranno applicazione solo qualora per effetto della cessione pro-quota, il diritto di proprietà si consolida in capo all’acquirente che diventa proprietario esclusivo dell’immobile (ad es. comproprietario per metà che acquista l’altra metà). Diversamente, la detrazione delle quote residue permane in capo al cedente.
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