Deroghe blocco cessione credito e sconto in fattura: le eccezioni ammesse

Entrate con le risposte 103, 104 e 105 (scaricabili a fine articolo) risponde a tre diversi quesiti su tipologia di spese e lavori che consentono di sfuggire al blocco

Lisa De Simone 17/04/25
Allegati

Sconto in fattura e cessione del credito ancora possibili in alcune situazioni nel rispetto delle norme che hanno previsto le deroghe al blocco delle opzioni, ma solo se queste disposizioni sono rispettate alla lettera.

Non c’è invece alcuna possibilità di deroga interpretando le norme in maniera estensiva.

Queste le indicazioni ribadite dall’Agenzia delle entrate con le risposte 103, 104 e 105 (scaricabili a fine articolo) a tre diversi quesiti su tipologia di spese e lavori che consentono di sfuggire al blocco.

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Antonella Donati | Maggioli Editore

Indice

Le date di riferimento

Con il decreto Blocca Cessioni (dl 11/2023) è stata prevista una deroga al divieto sull’utilizzo della cessione del credito e dello sconto in fattura in caso di titoli edilizi presentati prima del 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto). L’anno successivo, con il decreto 39/2024, è stato invece posto un ulteriore blocco in relazione ai lavori non ancora partiti al 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto in questione.

In particolare la deroga non risulta più ammessa se non è stata sostenuta alcuna spesa risultante da fattura per lavori già effettuati. In sostanza la deroga opera elusivamente a patto che alla data del 30 marzo 2024 siano rispettate le seguenti condizioni:

  • l’avvenuta esecuzione di lavori edili (“lavori già effettuati”) ;
  • il sostenimento dei relativi costi (“sostenuta alcuna spesa”) ;
  • la documentazione di questi mediante fattura (“documentata da fattura”).
    Si tratta di condizioni imprescindibili e debbono sussistere insieme, altrimenti resta il blocco. Una indicazione ribadita in tutte le risposte.

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La tassa di occupazione del suolo pubblico non basta

Nello specifico con la risposta 103 viene negata la possibilità di deroga ad una società che nel 2023 ha acquistato una palazzina cielo terra da ristrutturare e rivendere, ma non ha mai avviato i lavori. Anche se la SCIA è stata presentata nel 2021 e nel 2022 i vecchi proprietari hanno versato una somma a titolo di tassa per l’occupazione del suolo pubblico, infatti, non è stato effettuato alcun intervento edilizio.

Il semplice pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, rispondono le Entrate, non può essere ricondotto tra le spese rilevanti in quanto non riguarda la materiale esecuzione degli interventi edilizi. Di conseguenza, la ditta esecutrice dei lavori non potrà fruire della deroga al blocco delle due opzioni.

No alle opzioni a fronte delle sole spese di progettazione

Parere negativo anche con la risposta 104 che riguarda le spese sostenute per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di interventi di riduzione del rischio sismico da parte di un condominio compreso il computo metrico.

L’amministratore si chiede se questa spesa preliminare all’avvio dei lavori consente al condominio di utilizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura. Anche in questo caso l’Agenzia ritiene non ricorrono le condizioni per poter usufruire delle opzioni in quanto la deroga opera esclusivamente per i costi, sostenuti alla data del 30 marzo 2024, inerenti alla materiale esecuzione degli interventi edilizi agevolati. E tra queste non rientra il semplice computo metrico.

Niente opzioni a fronte di lavori eseguiti e non pagati

Più complesso infine il caso affrontato nella risposta 105. Si tratta di una società che in data 17 gennaio 2024 ha firmato un contratto d’appalto in qualità di general contractor per la ristrutturazione edilizia di un complesso immobiliare. La SCIA è stata depositata il 21 novembre 2022, il 19 febbraio 2024 il committente ha effettuato il pagamento degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione e dei diritti di segreteria, mentre il 27 marzo 2024 sono state fatturate dal subappaltatore le attività di demolizione e il 31 marzo 2024 quelle relative alla restante parte dei lavori, senza tuttavia che sia stato effettuato alcun pagamento alla stessa data.

Può bastare la sola emissione della fattura, chiede la società, visto che alcuni lavori sono stati eseguiti? La risposta è un “no” senza appello anche in questo caso.

L’Agenzia ricorda infatti che lo sconto in fattura o la cessione del credito non possono comunque operare se, nonostante la regolarità dei titoli abilitativi presentati prima del 17 febbraio 2023, non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati al 30 marzo 2024. In sostanza la semplice emissione della fattura non soddisfa le condizioni richieste dalle norme in quanto risulta pagata successivamente a tale data. A prescindere dal fatto che alcuni lavori sono stati eseguiti, dunque, anche in questo terzo caso – conclude l’Agenzia- non sussistono né le condizioni né la tempistica richieste dalla normativa per poter esercitare le opzioni.

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