La realizzazione degli interventi con la denuncia di inizio attività segue un iter formativo ben preciso, delineato dall’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente.
Il primo comma del citato articolo 23 del d.P.R. n. 380/2001 stabilisce che l’avente titolo deve presentare la denuncia di inizio attività almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, mentre il successivo sesto comma dispone quanto di seguito.
Denuncia inizio attività: i presupposti imprescindibili
“Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza. E’ comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia”.
Pertanto, i presupposti indefettibili perché la denuncia inizio attività possa essere produttiva di effetti sono la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell’autocertificazione, per cui il decorso del termine di trenta giorni non legittima l’intervento edilizio se la dichiarazione non corrisponde al modello legale prescritto dalla legge, o comunque risulti inesatta o incompleta, sicché l’Amministrazione, in tale ipotesi, non decade dal potere di inibire l’attività o di sospendere i lavori. (T.A.R. Lazio, Roma, sezione I, 5 aprile 2013, n. 3506).
Il potere della PA relativamente alla DIA
Tuttavia, avuto riguardo all’espressa delimitazione del potere rimesso all’Autorità amministrativa (entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della d.i.a.), deve affermarsi che l’inutile decorso del termine preclude al Comune di intervenire per paralizzare l’intervento, se ravvisi unicamente la necessità di integrare la documentazione accessoria da allegare alla denuncia, senza evidenziare ragioni sostanziali e concludenti che attengano al divieto di esecuzione dell’opera.
La verifica sulla completezza della documentazione deve essere effettuata entro il termine assegnato dalla legge (che altrimenti non avrebbe ragion d’essere vero), il cui decorso consolida in capo all’interessato la facoltà di eseguire l’intervento (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 novembre 2015 n. 5161).
La denuncia di inizio attività è un atto soggettivamente e oggettivamente privato, alla cui presentazione può seguire da parte della PA un silenzio di tipo significativo che produce l’effetto di precludere all’Amministrazione l’esercizio del potere inibitorio (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 29 febbraio 2011, n.15).
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