I fabbricati utilizzati per l’esercizio d’impresa possono subire modifiche edilizie interne o cambio di destinazione d’uso, senza il bisogno di avere il titolo abilitativo. Lo dice il decreto sviluppo e crescita (dl 83/2012) all’articolo 13 bis. Ma intervengono alcune contraddizioni.
Tutto inizia nel giugno 2012: gli interventi edilizi interni (in muratura o prefabbricati) non sono più soggetti al passaggio burocratico del Comune. Tali interventi edilizia sono paragonabili a opere edilizia libere.
La novità non riguarda le aree produttive scoperte e le zone che non hanno una delimitazione (come le tettoie, che non hanno ambienti “interni”).
Anche i cambiamenti di destinazione d’uso per gli ambienti interni di locali adibiti a impresa sono permessi senza intervento del Comune: si può cambiare destinazione d’uso a uffici, magazzini, depositi, servizi.
Tali problematiche erano sino a oggi regolamentate dalla Circolare dei lavori Pubblici 1918 del 1977 in tema di opere da realizzare all’interno di stabilimenti industriali e soprattutto glia mbienti come cabine, serbatoi delle baracche, chioschi, tettoie di protezione. Solo in pochi casi si riusciva a bypassare il Comune.
Si può, però, già individuare un limite all’innovazione. L’articolo 13 bis del decreto sviluppo e crescita introduce il comma 4 dell’articolo 6 de dpr 380/2001: gli interventi di cui sopra sono liberi, ma chi fa i lavori deve comunicare al Comune:
– inizio lavori;
-dati impresa esecutrice;
-relazione tecnica di data certa;
– elaborati progettuali firmati dal professionista abilitato.
Quindi, un vincolo con il Comune rimane. Il 27 giugno 2012 la Corte Costituzionale ha però sancito la superiorità del legislatore nazionale rispetto alle norme locali in materia di Scia.
Rimane comunque il fatto che le Agenzie per le imprese (regolate dall’articolo 38 del 112/2008) devono certificare l’esistenza dei requisiti e dei presupposti per avviare le modifiche interne e per il cambio di destinazione d’uso di ambienti singoli interni.
Insomma: si tratta di un cambiamento che in realtà non è un vero e proprio cambiamento.
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