La legge di conversione del Decreto Sicurezza Energetica è in Gazzetta

La Legge 2 febbraio 2024, n. 11, è entrata in vigore l’8 febbraio 2024. Un riepilogo delle principali misure disciplinate dal provvedimento

La Legge 2 febbraio 2024, n. 11, è entrata in vigore l’8 febbraio 2024.

Si tratta della legge di conversione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, detto anche Decreto Sicurezza Energetica.

Il decreto reca disposizioni urgenti legate alla sicurezza energetica del Paese, alla promozione delle fonti rinnovabili di energia, al sostegno alle imprese a forte consumo energetico e alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Vediamo di seguito nel dettaglio quali sono le principali misure disciplinate dal provvedimento.

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Indice

I contenuti del Decreto Sicurezza Energetica

Al Capo I (articoli da 1 a 14-quater) sono disciplinate misure in materia di energia, al fine di garantire e implementare la sicurezza del sistema energetico e il sostegno alle fonti rinnovabili, anche con l’introduzione di ulteriori interventi semplificatori delle relative procedure autorizzative.

Il Capo II (articoli da 14-quinquies a 18-bis) reca misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 , nonché, a seguito delle modifiche apportate in Commissione, degli eventi sismici del 9 marzo 2023.

Infine, il Capo III (articoli da 19 a 21) reca disposizioni finanziarie e finali ed ulteriori disposizioni in materia di energia.

Semplificazioni in materia di VIA

L’articolo 4-bis, inserito in Commissione, introduce semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), prevedendo la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA) degli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari.

Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica.

Proroga titoli edilizi causa difficoltà approvvigionamento materiali

L’articolo 4-quater, introdotto in sede referente, modifica il Decreto-legge del 21/03/2022 n. 21 (detto anche Decreto Ucraina e convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51) e proroga di 6 mesi, per un periodo complessivo di 30 mesi, i termini di inizio e ultimazione lavori nel settore dell’edilizia privata e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

Misure per i territori colpiti dagli eventi alluvionali e sismici

L’articolo 16 prevede, nei casi di ricostruzione privata del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, l’esclusione dell’obbligo di applicare determinati requisiti minimi energetici, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni occorsi al patrimonio privato.

L’articolo 18-bis, inserito durante l’esame in sede referente, prevede l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), per l’anno 2024, per i fabbricati ad uso abitativo distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ubicati nei territori della regione Umbria (quindi non solamente nel territorio del comune di Umbertide, come invece prevede la normativa vigente) colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023.

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