Decreto MiTE prezzi: per Ecobonus solo nuovo prezzario, per altri bonus vecchio sistema

Il decreto riscrive le regole per le asseverazioni per tutti i bonus di tipo energetico in quanto diventa obbligatorio utilizzarlo e non si potrà più fare riferimento ad altri prezzari

Lisa De Simone 18/02/22

Il nuovo prezzario del MiTE è destinato a cambiare ancora una volta le carte in tavola per il Superbonus. Oltre a fissare i prezzi massimi per tipologia di lavori, infatti, il decreto riscrive le regole per le asseverazioni per tutti i bonus di tipo energetico in quanto diventa obbligatorio utilizzarlo e non si potrà più fare riferimento ad altri prezzari.

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Nulla cambia, invece, per gli altri bonus casa, compreso il Super Sismabonus, in quanto si tratta di  lavori che non hanno rilevanza di tipo energetico e restano, quindi, esclusi dai nuovi obblighi.

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Ecobonus e nuovo prezzario

Le novità sono messe nero su bianco nell’articolo 4 del decreto che modifica il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d. Ecobonus”.

Il testo riscrive il punto 13 dell’Allegato A del decreto precisando che i nuovi massimali si applicano obbligatoriamente a:

a) interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio (si tratta degli interventi trainanti, ossia coibentazione e sostituzione dell’impianto di riscaldamento);

b) interventi che ai sensi del presente Allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato (ossia appunto tutti gli interventi che danno diritto all’ecobonus);

c) interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio (ossia interventi per i quali è sufficiente l’attestazione del fornitore/installatore).

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Iva e manodopera da calcolare a parte

Il  prezzario non indica dei prezzi “tuttocompreso” in quanto, come precisato nel testo “I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni”. In merito alle prestazioni professionali lo stesso decreto conferma che si applicano i massimali previsti dal decreto del  Ministro della giustizia 17 giugno 2016.

In ogni caso, precisa ancora il decreto “ Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzino che i costi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi”.

Non c’è quindi alcuna possibilità, come previsto attualmente, di rifarsi ad altre tipologie di prezzari di alcun tipo in caso di sforamenti, qualunque sia la causa dell’aumento dei prezzi registrato in cantiere.

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Fotovoltaico e colonnine

Restano esclusi dal nuovo prezzario i costi per i pannelli fotovoltaici e le colonnine. Per queste voci, infatti il decreto del MiTe stabilisce che gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell’energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici rispettano i limiti di spesa specifici previsti dall’articolo 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, ossia rispettivamente:

  • 48.000 euro per i pannelli e altrettanti per le batterie;
  • 2.000 per le colonnine per gli edifici unifamiliari e
  • 1.500 o 1.200 per condomini e plurifamiliari a seconda delle unità immobiliari.

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Le asseverazioni per i lavori no Ecobonus

Con il decreto si confermano invece di fatto le regole attuali per l’asseverazione dei lavori che non hanno impatto termico.

Come prevede infatti il comma 4 dell’art. 3 del decreto per le tipologie di intervento diverse da quelle di Ecobonus l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando:

  • i prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome;
  • i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio;
  • i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

Una volta che saranno entrate in vigore le nuove norme non sarà più possibile invece fare riferimento ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, in quanto questa possibilità è stata prevista dalla legge solo nelle more del varo del nuovo decreto.

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Niente stretta sui lavori in corso

Le nuove regole, comunque, si applicheranno esclusivamente agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Quindi per tutti i lavori per i quali la CILA è presentata in precedenza, ovvero per tutti i lavori già in corso, di qualunque tipologia si tratti, valgono le regole attuali.

Allegato A DM Requisiti Ecobonus: le modifiche

Testo attuale Testo modificato
13 Limiti delle agevolazioni

13.1 Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi  del presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico  abilitato, il tecnico abilitato stesso che la  sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio  oggetto dell’intervento. In alternativa ai   suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla  casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;

b) nel caso in cui i prezzari di cui alla  lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli  interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che  tenga conto di  tutte le variabili che  intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche  avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal  tecnico abilitato  per la definizione dei nuovi prezzi è   allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8;

c) sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le   prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione  dell’attestato  di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto  del Ministro della giustizia 17 giugno 2016  recante  approvazione  delle tabelle dei corrispettivi commisurati al  livello  qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi  dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

13.2 Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l’asseverazione può  essere  sostituita da una dichiarazione  del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo  delle  detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di  intervento  di cui all’allegato I al presente decreto.

13.3 Qualora la verifica ai sensi dei punti 13.1  o  13.2  evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati in  relazione a una o più tipologie  di  intervento,  la  detrazione  è applicata nei limiti massimi individuati dal presente decreto.

 

13 Limiti delle agevolazioni

13.1 Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I per gli interventi di seguito indicati:

a) interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio;

b) interventi che ai sensi del presente Allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato;

c) interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio.

13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I.

13.3 Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzino che i costi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi.

13.4 Ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del Decreto Rilancio sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Foto:iStock.com/urbazon

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