Nessun rinvio e nessun ritocco per l’obbligo di fattura elettronica che partirà regolarmente dal 1° gennaio del prossimo anno. L’approvazione da parte del Senato del decreto fiscale conferma infatti tutte le disposizioni previste e non raccoglie le critiche lanciate dal Garante della privacy che chiedeva modifiche al provvedimento.
Unica piccola novità l’alleggerimento delle sanzioni per l’eventuale emissione delle fatture in ritardo per i soggetti che effettuano la liquidazione mensile dell’Iva, che viene esteso ora fino al 30 settembre del prossimo anno.
Più tempo per evitare le sanzioni
Nonostante i tentativi di rinvio anche dell’ultima ora, dunque, il passaggio al Senato non porta rilevanti novità per la fattura elettronica. Si parte dall’inizio del prossimo anno, con la garanzia di non rischiare sanzioni se l’emissione della fattura avviene in ritardo rispetto al termine ordinariamente previsto, ossia quello delle ore 24 dello stesso giorno della prestazione o della cessione dei beni.
Secondo quanto stabilito dal decreto, infatti, fino al 30 giugno non verranno applicate sanzioni se la fattura viene comunque emessa entro il termine di liquidazione dell’Iva del periodo in corso, mentre le sanzioni sono ridotte al 20% se la fattura è emessa entro il termine di liquidazione dell’Iva del periodo successivo. Come detto l’unica novità introdotta a questo proposito riguarda il fatto che per i contribuenti che effettuano la liquidazione mensile dell’Iva queste disposizioni si applicheranno fino al 30 settembre.
No alle richieste del Garante della privacy
Come avevamo previsto non hanno invece trovato spazio le richieste di ripensamento delle norme arrivate dal Garante della privacy. Non cambieranno, dunque, i dati da indicare in fattura, mentre saranno esentati dalla trasmissione delle fatture elettroniche solo medici e farmacisti per i documenti che già sono tenuti a trasmettere al Sistema della tessera sanitaria ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata. Si evita così una duplicazione degli invii, ma nulla di più.
Con l’entrata in vigore del decreto fiscale, il 24 ottobre, sono definitivamente tramontate le ipotesi di qualunque rinvio per questa procedura destinata a coinvolgere tutti i titolari di partita Iva per tutti i documenti emessi anche nei confronti dei privati. Esclusi dall’obbligo solo i professionisti che hanno effettuato l’opzione per il regime forfettario. In vista del 1° gennaio 2019, data di partenza dell’obbligo di e-fattura, nel decreto fiscale sono state però introdotte alcune misure destinate a rendere un po’ meno complicato il procedimento soprattutto per chi emette pochi documenti.
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La fattura elettronica: come gestirla
La disciplina della fattura elettronica: – Ambito soggettivo- Data di emissione- Ricezione della fattura- Dati della fattura- Bollo, sanzioni, delega e firma- Detraibilità e esigibilità dell’IVA- Casi particolari- Iter procedurale della fattura elettronicaLa FE per la Pubblica AmministrazioneLa FE nel settore degli Appalti (aggiornato al Dlgs 148/2018 attuativo della direttiva UE n. 2014/55)La FE secondo gli standard europei
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Decreto fiscale, il riepilogo degli obblighi
Secondo quanto prevede la Legge di Bilancio 2018, dal 1° gennaio 2019 gli operatori Iva, soggetti residenti o stabiliti in Italia, dovranno emettere e ricevere le proprie fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi esclusivamente in modalità elettronica, sia con riferimento agli altri operatori Iva, sia con riferimento ai consumatori finali. Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori che rientrano nel regime forfettario.
La fattura elettronica deve essere messa a punto utilizzando uno dei tanti programmi dedicati, disponibili gratuitamente anche sul sito dell’Agenzia delle entrate, che sono in grado di produrre un file in formato XML, unico formato valido per la trasmissione della fattura che dovrà essere inviata al cliente tramite il Sistema di Interscambio (SdI), una piattaforma web dedicata gestita dalle Entrate. In questo modo la fattura arriverà in contemporanea al cliente e alla stessa Agenzia. Nel caso di contribuenti privati l’invio dovrà passare comunque dal SdI, ma la fattura potrà anche essere consegnata al cliente in formato cartaceo. Possibile accedere al SdI direttamente utilizzando i servi dell’Agenzia oppure tramite intermediario.
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Decreto fiscale, tempi più lunghi per fatturazione e invio
Nessun rinvio del nuovo obbligo nel decreto fiscale, ma tempi più lunghi a disposizione per l’emissione della fattura. L’articolo 11 del provvedimento, infatti, consente l’emissione delle fatture entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni. Si potrà scegliere, quindi, se emettere il documento in formato elettronico immediatamente oppure con tutta calma. Chi decide di posticipare l’emissione dovrà poi indicare sulla fattura la data in cui è stata effettuata la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, in tutti i casi in cui, appunto, quest’ultima è diversa da quella data di emissione della fattura.
La proroga del termine si applica anche in riferimento all’invio delle fatture elettroniche, per cui nel presupposto che la fattura elettronica si considera emessa quando è trasmessa utilizzando il sistema di interscambio si hanno comunque 10 giorni di tempo a disposizione per predisporre il documento e inviarlo. Un’opzione che potrà essere utile sopratutto a chi emette poche fatture al mese e che perciò potrà organizzarsi per un invio unitario di più documenti.
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