Decreto Direzione Lavori, per i beni culturali c’è il vuoto normativo

Il nuovo d.M. infrastrutture sulla direzione lavori e il vuoto normativo sulla direzione dei lavori dei beni culturali.

Marco Agliata 22/01/18
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Aggiornamento di giugno 2018. Il presente articolo necessita di un aggiornamento. L’entrata in vigore del d.M. 49/2018 sulla direzione lavori ha infatti determinato alcune criticità che, sommate alla debolezza normativa del d.M. 154/2017 (Regolamento per i beni culturali), diventano di notevole portata. Le questioni sono tre.

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Si avvicina (davvero? ndr) la pubblicazione del nuovo d.M. infrastrutture che incorpora le linee guida ANAC sulla Direzione Lavori “Il Direttore dei lavori; modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto” e “Il Direttore dell’esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto” ma già si annunciano ulteriori problemi nell’applicazione delle norme del codice dei contratti che riguardano la direzione dei lavori nell’ambito dei beni culturali.

Direzione Lavori nei Beni culturali, abrogazione delle norme

Il problema nell’ambito dei beni culturali nasce dall’abrogazione delle norme secondo due modalità:

a) la prima, in corso di attuazione:
interessa quanto disposto dalla Parte I delle linee guida sul Direttore dei lavori in cui si chiarisce, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 147, comma 1 del d.lgs. 50/2016, che: gli appalti nel settore dei beni culturali non rientrano nel campo di applicazione del decreto (quello relativo alla direzione dei lavori ancora da emanare da parte del Ministero infrastrutture) e quindi tale materia, come previsto, deve essere disciplinata da altre norme; in questo senso l’elemento da considerare riguarda il fatto che il d.M. infrastrutture, con le allegate linee guida sulla direzione dei lavori, una volta entrato in vigore determinerà l’abrogazione degli articoli dal 180 al 195 e dal 199 al 202 oltre all’articolo 210 del d.P.R. 207/2010 (contabilità dei lavori e atti relativi all’esecuzione delle opere) e la contemporanea emanazione delle nuove norme sostitutive solo per il settore dell’edilizia e lavori pubblici;

b) la seconda, già avvenuta:
il comma 1 dell’articolo 147 del codice stabilisce che i contenuti della progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo concernenti i beni culturali saranno disciplinati da apposito decreto che è stato successivamente emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 22 agosto 2017, n. 154, pubblicato in Gazzetta Ufficiale  in data 27 ottobre 2017, n. 252 ed entrato in vigore il giorno 11 novembre 2017; tale decreto:

  • all’articolo 14, comma 1, stabilisce che “ …il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo definisce, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto (si tratta del d.M. 154/2017), le linee di indirizzo, norme tecniche e criteri ulteriori preordinati alla progettazione e alla esecuzione di lavori sui beni di cui all’articolo 1 (beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004).
  • all’articolo 27 ha sancito l’abrogazione della Parte II, Titolo IX, Capi I e II, del d.P.R. 207/2010 (articoli dal 178 al 210 relativi allo scopo e forma della contabilità dei lavori);

Il vuoto normativo

A questo punto ci troviamo:

  • con il decreto 154/2017 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, già in vigore, che ha abrogato dall’11 novembre 2017, senza norme sostitutive, gli articoli del d.P.R. 207/2010 relativi alla contabilità ed esecuzione dei lavori nell’ambito del settore dei beni culturali;
  • con il d.M. infrastrutture, in via di emanazione, che abrogherà a breve gli stessi articoli del d.P.R. 207/2010 anche per l’ambito dei lavori pubblici ma questo avverrà contemporaneamente all’emanazione delle nuove norme nello stesso decreto;
  • con il decreto o norme tecniche previste dall’articolo 14, comma 1 del d.M. 154/2017 per l’esecuzione dei lavori nell’ambito dei beni culturali, non ancora emanato;

e quindi in una situazione che vede, già dall’11 novembre 2017 (data dell’avvenuta entrata in vigore del d.M. 154/2017), il settore dei beni culturali privo della base normativa di riferimento per quanto riguarda la direzione, la contabilità e l’esecuzione di lavori. Condizione confermata dal fatto che all’interno del d.M. 154/2017 oltre alle indicazioni contenute negli articoli da 14 al 21, non sono presenti prescrizioni relative all’ambito della direzione dei lavori e dell’esecuzione delle opere con la relativa contabilità.

Tutto ciò in una situazione in cui non potrà essere di aiuto il decreto infrastrutture in via di emanazione sulla direzione dei lavori a causa dell’ambito di applicazione di tale decreto che esclude il settore dei beni culturali.

Al momento non è dato sapere quando e con quali contenuti verrà emanato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il decreto con le norme tecniche che dovranno disciplinare la materia della direzione, esecuzione e contabilità dei lavori nel settore dei beni culturali, quello che, ancora una volta, emerge con chiarezza è che la stratificazione di norme generata dalla struttura che si è voluta dare a questo codice dei contratti pubblici costituisce un elemento di grave contrasto con l’esigenza primaria di disporre, in tempi limitati e certi, di un quadro normativo della materia che fosse chiaro, sintetico ed efficacemente applicabile.

Leggi anche Compiti del Direttore lavori: quali sono in base al nuovo decreto

Marco Agliata

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