Decreto del fare, meno vincoli sulle distanze in edilizia

Fino all’arrivo del Decreto del fare, il DM n. 1444/1968 ha definito una delle regole inviolabili (si fa per dire) dell’edilizia: le distanze tra le costruzioni. Ebbene, questa legge è stata modificata con l’introduzione nel Testo Unico dell’edilizia dell’articolo 2 bis, il quale permette alle Regioni e alle Province autonome di Bolzano e Trento di prevedere deroghe ai limiti di distanza in edilizia. Le condizioni sono però molto precise.

Molte sono le novità in edilizia contenute nel Decreto del fare, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2013: leggi il nostro speciale Decreto del fare, le semplificazioni in edilizia.

Il nuovo articolo 2 bis
Il DM 1444/1968 stabiliva che la distanza minima tra gli edifici di nuova costruzione fosse di 10 metri. Per i risanamenti conservativi e le ristrutturazioni lo spazio non doveva essere inferiore a quello tra i volumi edifici in precedenza. Il DM del ’68 definiva inderogabili tali distanze ma ammetteva distanze inferiori per gruppi di edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate. In questi casi, il DM consentiva ai Comuni di sacrificare il rispetto delle distanze se questo permetteva di portare altri vantaggi al bene pubblico (per esempio, se permetteva di costruire più aree verdi).

Proprio su questo principio si basa l’articolo 2 bis, che “suggerisce” di derogare le disposizioni del DM 1444 nell’ambito della definizione o della revisione di strumenti urbanistici funzionali a un assetto complessivo del territorio, o anche di aree specifiche.
Sempre in linea con le possibilità di deroga del DM 1444, nel nuovo articolo 2 bis Regioni e Province in questione potranno dare disposizioni in merito agli spazi da destinare a residenziale, produttivo, verde, parcheggi, ecc.
L’interpretazione letterale dell’articolo 2 bis permette a regione o Provincia autonoma di:
– dettare disposizioni sulla deroga delle distanze volute dal DM 1444;
– dettare disposizioni riguardanti gli spazi in cui collocare insediamenti residenziali o produttivi, parcheggi, arre verdi o luoghi per le attività collettive.

Rimane fermo il fatto che le nuove norme del Testo Unico non potranno “schiacciare” il Codice Civile e le disposizioni sulla proprietà.

Redazione Tecnica

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