Acquisizione, validità, utilizzo e inadempienze. Sono quattro le principali novità sul DURC introdotte dalla conversione in legge del decreto 69/2013, il c.d. Decreto del Fare, dal 21 agosto scorso.
Vediamo in sintesi qual è la situazione attuale per il DURC. Per tutte le novità che il Decreto del Fare ha apportato ai temi dell’edilizia e dell’ambiente, ricordiamo di consultare la nostra Pagina Speciale Decreto del Fare: tutte le semplificazione in edilizia.
1. Acquisizione del DURC
L’acquisizione del DURC avviene a opera delle stazioni appaltanti presso le casse edili tramite via telematica.
Questa procedura si applica, nel caso dei lavori pubblici, non solo per l’affidatario ma anche per tutti i subappaltatori.
2. Validità del DURC
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva vale 4 mesi (120 giorni) dalla data della sua emissione. La validità è riferita quindi solo alla emissione del DURC e non più in riferimento allo scopo per il quale è stato rilasciato. Ne deriva, dunque, che può essere utilizzato il medesimo DURC in corso di validità anche per commesse diverse.
L’unica eccezione riguarda il pagamento del saldo, per il quale l’affidatario deve produrre un nuovo DURC, anche se quello precedente è ancora in corso di validità.
3. Utilizzo del DURC
Come abbiamo detto, il Decreto del Fare ha consentito di impiegare il DURC anche per partecipare a gare differenti da quella per cui è stato richiesto in origine.
Il documento può essere utilizzato anche per:
– verificare il possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare
– stabilire la corretta aggiudicazione delle gare
– eseguire la stipula del contratto e perfezionare i pagamenti definiti dagli stati di avanzamento lavori
– rilasciare il certificato di esecuzione, verifica di conformità e regolare esecuzione
Ricordiamo ai nostri lettori che la nuova disciplina del DURC impatta anche sull’operato del direttore dei lavori, come indicato nel post Direzione Lavori, ecco cosa cambia dopo la conversione in legge del Decreto del Fare.
4. Casi di inadempienza
Un’impresa con DURC irregolare deve essere avvertita dalla cassa edile tramite PEC con la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.
La novità è importante perché consente di rimediare a errori formali, dimenticanze o a versamenti non eseguiti per mancanza solo momentanea di liquidità.
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