Decreto crescita, sconti fiscali a immobili in classe NZEB, A o B

Si avranno agevolazioni anche con interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia

Aggiornamento del 27 giugno 2019: con l’approvazione da parte del Senato della fiducia posta dal governo sul Decreto Crescita, il provvedimento diventa legge.

Ci sono altre novità aggiunte al Decreto crescita, ancora in attesa in Aula ma approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. Si tratta principlamente di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Vediamo in dettaglio cosa prevedono e consentiranno queste ulteriori modifiche.

Decreto crescita, sconti alle imprese?

Le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare avranno tempo fino al 31 dicembre 2021 per vendere entro dieci anni fabbricati che hanno subito demolizione e ricostruzione. Ovviamente la ricostruzione deve essere avvenuta secondo le norme antisismiche e di risparmio energetico: in questo caso, sarà possibile l’acquisto a tassazione notevolmente ridotta.

Il testo del Decreto aggiunge al caso di demolizione e ricostruzione quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del Testo Unico Edilizia, ossia manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

A quale categoria energetica si estende il beneficio?

Ulteriore novità riguarda la classificazione energetica degli edifici a cui si estende il beneficio: nel primo testo erano considerati immobili in classe energetica A o B, ma la nuova versione passata al vaglio della Commissione, prevede sconto fiscale per classi energetiche NZEB, A oppure B.

Ci sarà pertanto l’estensione del beneficio per i Near Zero Energy Building, che ricordiamo, sono fabbricati a difici a energia “quasi zero” (definizione tratta dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).

Pr approfondire su questo tema leggi Come realizzare un edificio in classe energetica A4 e NZEB

Ricordiamo che lo sconto fiscale è effettivamente l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in quota pari a 200 l’una, e non del 9% del valore dell’edificio.

Se però non vengono rispettati i requisiti, allora saranno dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria, oltre a una sanzione del 30% delle imposte stesse e gli interessi di mora a partire dalla data di acquisto dell’immobile.

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Redazione Tecnica

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