Decreto crescita modificato, in Gazzetta anche il fondo salva opere

Pubblicato sulla GU n.207 del 4 settembre il dl 3 settembre 2019, n. 101 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”. Quali sono le novità? Vediamole in dettaglio

La prima fondamentale modifica da segnalare è l’agevolazione che permette l’accesso di aziende edili in crisi al fondo salva opere. Il decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 contiene di fatto diverse norme urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali vigenti al 5 settembre 2019.

La norma era stata fortemente voluta per per sbloccare i cantieri fermi (come quelli di Cmc o Astaldi), ma vediamo i punti principali della pubblicazione in GU.

Decreto crescita e fondo salva opere, ecco le disposizioni urgenti

Il fondo salva-opere, ricordiamo essere alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5% del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000.

Tale contributo è conforme alle somme a disposizione della stazione appaltante nel programma economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva.

Cosa finanziano le risorse?

Sono destinate a soddisfare (con un tetto massimo del 70%), i crediti insoluti di sub-appaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale devono versare il contributo all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo entro 30 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva.

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I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, per aggiudicarsi il pagamento da parte del Fondo salva-opere dei crediti maturati, devono condividere con l’amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, la documentazione che testimonia la presenza effettiva del credito e il suo importo. L’amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, certifica l’esistenza e l’ammontare del credito dopo le opportune verifiche.

A quanto ammontano le risorse?

In pratica si tratta in totale di 45,5 milioni di euro:
– 12 per il 2019;
– 33,5 per il 2020.

il Fondo rimpinguerà le casse crediti delle aziende colpite da crisi e avviate dopo il primo gennaio 2018; alcune tra queste sono le imprese siciliane Cmc e quelle del cosiddetto Quadrilatero Umbria/Marche, interessate dalla crisi di Astaldi.

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Ecco una sezione del dl modificato

Citando dall’articolo 15 del dl 3 settembre 2019, n. 101, di seguito le modifiche all’articolo 47 del Decreto crescita:

a) al comma 1-bis, quarto periodo, le parole «di lavori» sono sostituite dalle seguenti: «sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari»;

b) al comma 1-ter, quinto periodo, le parole «del sub-appaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso l’appaltatore o l’affidatario del contraente generale» sono sostituite dalle seguenti: «dei beneficiari del fondo verso l’appaltatore, il contraente generale o l’affidatario del contraente generale»;

c) al comma 1-ter sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «L’eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l’appaltatore, il contraente generale o l’affidatario del contraente generale non è ostativa all’erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima dell’erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza delle condizioni di regolarita’ contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarita’ contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva-opere e del credito certificato del richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 31, commi 3 e 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.»

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E continua «Prima dell’erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell’ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al pagamento in conformita’ alle disposizioni del periodo precedente. Resta impregiudicata la possibilita’ per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente. Resta altresi’ impregiudicata la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell’erario, di enti previdenziali e assicurativi».

Scarica qui il Decreto Legge 03/09/2019 n. 101
(Gazzetta ufficiale 04/09/2019 n. 207)
Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

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Redazione Tecnica

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