Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2022 i due decreti che approvano le Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, e delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali.
Per la precisione si tratta dei due decreti del:
- 1° luglio 2022 – Adozione delle Linee Guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti e delle istruzioni operative per l’applicazione delle Linee Guida stesse.
- 1° agosto 2022 – Approvazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti.
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Vediamo nel dettaglio di quanti e quali articoli si compongono i due decreti.
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Decreto 1° luglio 2022 linee guida ponti esistenti
Le nuove Linee guida sostituiscono quelle dell’Allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 578 del 17 dicembre 2020.
Il decreto si compone di 6 articoli:
- Adozione delle Linee guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti e delle Istruzioni operative per l’applicazione delle Linee guida stesse
- Accordi o convenzioni
- Modalità di applicazione delle Linee guida
- Partecipazione alla sperimentazione degli enti territoriali
- Estensione del periodo di sperimentazione di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2020, n. 578
- Entrata in vigore
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Decreto 1° agosto 2022 linee guida gallerie esistenti
Le Linee Guida gallerie esistenti dovranno essere applicate entro i termini riportati nella tabella 8.1 – Termini temporali di attuazione – dell’Allegato 1 al decreto in oggetto.
Nelle Linee Guida viene però precisato che le tempistiche indicate in Tabella 8.1 non sono applicabili alle opere per le quali, durante le ispezioni obbligatorie o a seguito di segnalazione, sia già stata accertata la presenza di una riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti e per cui deve essere dato avvio immediato alla valutazione della necessità di interventi, dell’immediato avvio della loro programmazione anche con il ricorso ad ulteriori ispezioni approfondite e alle conseguenti operazioni di attribuzione della classe di attenzione e messa in sicurezza.
>> Valutazione di sicurezza nei ponti. Definizione di ponte adeguato, operativo e transitabile
Il gestore designa, entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto di adozione, il responsabile di galleria (di cui al § 7.1).
Il decreto si compone di 4 articoli:
- Approvazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti
- Modalità di applicazione delle Linee guida
- Osservatorio per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti
- Entrata in vigore
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