Il Decreto Sud è legge: di cosa si tratta?

Aggiornamento del 2 agosto 2017: il Decreto Sud è stato convertito in legge. In generale, introduce disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno e il cuore del decreto è “Resto al Sud”. Inoltre, il Decreto Sud (o Decreto Mezzogiorno) istituisce le Zone Economiche Speciali, la banca delle terre abbandonate, la classificazione dei rifiuti, la messa in sicurezza delle scuole… e altro, di cui parliamo sotto.

Il Decreto Sud era già in vigore, dal 22 giugno: è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.141 del 20 giugno, il “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, approvato dal Consiglio dei ministri il 9 giugno. Fa seguito al DL 243/2016 con cui sono stati aumentati gli incentivi agli investimenti industriali.

Decreto Sud: cosa contiene?

Il decreto Sud è così suddiviso:

Capo I. Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno che riguarda le misure di sostegno, tra le quali “Resto al Sud” e l’istituzione della Banca delle terre abbandonate, intese a favorire i giovani imprenditori. “Resto al Sud” offre un sostegno alla nuova imprenditorialità (solo agli imprenditori), prevedendo, per i soggetti tra i 18 e i 35 anni che risiedono (o che trasferiscono la residenza entro 60 giorni) in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e che non dispongano di mezzi propri per avviare un’attività.

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Capo II. Zone economiche speciali – ZES il cui scopo è creare condizioni che favoriscano lo sviluppo delle imprese già operanti e l’insediamento di nuove;

Capo III. Semplificazioni sullo snellimento delle procedure atte a realizzare gli interventi previsti nell’ambito dei Patti per lo sviluppo;

Capo IV. Ulteriori interventi per il Mezzogiorno e per la coesione territoriale che comprende misure per il contrasto della dispersione scolastica e della marginalità sociale, nonché le disposizioni sul risanamento ambientale da parte dell’Amministrazione straordinaria ILVA e l’assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

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Decreto Mezzogiorno: gli articoli

Art. 3 – Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati

L’obiettivo è quello di permettere ai comuni di dare in concessione o in affitto terreni e aree in stato di abbandono ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda abbiano un’età compresa tra i 18 e i 40 anni.

I beni possono essere dati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una  sola volta. Il comune pubblicherà periodicamente sul proprio sito istituzionale uno o più bandi per l’assegnazione dei beni. Sarà data priorità ai progetti di riuso di immobili dismessi che escludano ulteriore consumo di suolo non edificato e ai progetti con elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica.

L’immobile, una volta assegnato, è consegnato al beneficiario che ha l’obbligo di eseguirvi le attività previste dal progetto, e la facoltà di godere e di trasformare il bene in conformità al progetto. Il beneficiario deve versare al comune un canone d’uso indicizzato, fissato dal comune stesso sulla base di una perizia tecnica (il cui costo è a carico del beneficiario). Nel caso in cui il comune non sia titolare del bene, il canone viene versato direttamente al proponente e in questo caso il costo della perizia tecnica è a carico di quest’ultimo. L’assegnatario avrà diritto di prelazione sul bene ed è prevista la risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati se l’attività svolta risulti essere differente rispetto al progetto di valorizzazione.

I comuni trasmettono alle regioni l’elenco dei beni censiti e assegnati al fine dell’inserimento nella Banca delle terre agricole

Articoli 4 e 5 – Zone economiche speciali (ZES), benefici fiscali e agevolazioni

Si precisa che la ZES è una “zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato ed al cui interno è presente almeno un’area portuale, collegata alla rete trans europea dei trasporti (TEN-T)” e che “possono farvi parte anche aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale”. I benefici fiscali e le semplificazioni in favore delle imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella ZES sono:

  • procedure semplificate e regimi procedimentali speciali, volti ad accelerare i termini e a snellire gli adempimenti rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile;
  • accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES alle condizioni definite dal soggetto per l’amministrazione ai sensi della legge 84/1994 (recante il riordino della disciplina portuale), nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonche delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 (sportello unico amministrativo) e 20 (sportello unico doganale e dei controlli) del D.Lgs. 169/2016

Le imprese beneficiarie dovranno mantenere la propria attività nell’area ZES per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento per il quale sono state applicate le agevolazioni e non dovrà versare in stato di liquidazione o scioglimento.

Art. 9 – Classificazione dei rifiuti

La norma sostituisce tutta la parte premessa all’introduzione dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e stabilisce che la classificazione dei rifiuti venga effettuata dal produttore assegnando ai rifiuti il codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/995/UE recante il nuovo elenco europeo dei rifiuti e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 sulle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.

Art. 11 bis – Messa in sicurezza degli edifici scolastici

L’articolo 11-bis prevede che le risorse revocate o già disponibili a seguito di definanziamenti per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici previsti da disposizioni legislative (non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti) sono destinate agli stessi interventi nell’ambito delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti.

L’articolo prevede, inoltre, stanziamenti per progettazione, ristrutturazione, messa in sicurezza e ampliamento di strutture giudiziarie in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia: 20 milioni per il 2017, 30 milioni per il 2018 e 40 milioni per il 2019.

Art. 16-bis – Assegnazione di spazi finanziari agli enti locali colpiti da eventi sismici

Questo articolo modifica l’art. 43-bis, comma 1, del d.l. n. 50/2017 che reca disposizioni volte a favorire l’effettuazione di investimenti per la ricostruzione da parte degli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e assegna agli enti locali spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali previsti dall’articolo 10 della legge n. 243/2012, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.

Iper-ammortamento

Infine segnaliamo che per poter beneficiare della misura agevolativa cd. “iper-ammortamento” introdotta dalla legge di bilancio 2016 (articolo 1, comma 9, L. 232/2016), sarà prorogato di altri 2 mesi (ossia 31 luglio – 30 settembre 2018) il termine entro cui devono essere effettuati gli investimenti in nuovi beni materiali ad alto contenuto tecnologico per trasformare l’impresa in chiave tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0.

Terremoto

Tra le ultime novità dell’ultimo una serie di norme per le aree colpite dal terremoto. Per esempio, la proroga fino al 28 febbraio del 2018 dello stato di emergenza e il rinnovo delle deroghe previsto dalle delibere dei mesi scorsi. Vengono anche assegnati 100 milioni di euro (fondo di solidarietà Ue) per la rimozione delle macerie. Rinviato anche il termine per accedere ai contributi per le case lievemente danneggiate: dal 31 luglio al 31 dicembre del 2017.

Salerno-Reggio Calabria

Nel testo definitivo è stata inserita anche una modifica per la Salerno-Reggio Calabria, modifica che punta a rendere più flessibile l’utilizzo dei fondi dedicati all’infrastruttura.

Redazione Tecnica

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