Costruzione di un muro: con quali dimensioni serve il permesso di costruire

Ecco la settimanale selezione delle massime di alcune sentenze di interesse per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica, pubblicate nella scorsa settimana; gli argomenti oggetto delle pronunce sono:

  • realizzazione di un muro – titolo edilizio necessario;
  • progettazione delle opere viarie non connesse ai singoli fabbricati – competenza degli ingegneri;
  • volume tecnico – caratteristiche;
  • multibox per allevamento di cani – necessità del titolo edilizio;
  • esistenza di un titolo edilizio – prova testimoniale.

Realizzazione di un muro: titolo edilizio necessario

Estremi della sentenza: TAR Campania, sez. I Salerno, sent. 23 febbraio 2017 n. 303
Massima: Per valutare se l’opera necessiti di permesso di costruire ovvero se sia sufficiente la presentazione di una SCIA non rileva tanto il nomen attribuito al manufatto o la funzione che esso è destinato ad assolvere (muro di cinta o di contenimento), ma si deve avere essenzialmente riguardo al rapporto effettivo dell’innovazione con la preesistenza territoriale, onde valutare se essa superi in concreto o meno la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia

 

Secondo la giurisprudenza (cfr., di recente, T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 1006 del 17 ottobre 2016), la realizzazione di “muretti” può essere qualificata come intervento di nuova costruzione, con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio del necessario titolo abilitativo, qualora abbia l’effettiva idoneità di determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie (Cons. Stato, sez. VI, 4 luglio 2014, n. 3408). Per valutare se l’opera necessiti di permesso di costruire o se è sufficiente una SCIA, pertanto, non è importante tanto il nomen attribuito al manufatto o la funzione che esso è destinato ad assolvere (muro di cinta o di contenimento), ma bisgogan considerare il rapporto effettivo dell’innovazione con la preesistenza territoriale, onde valutare se essa superi in concreto o meno la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia (Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 10).

Conseguentemente, un muro di altezza media di m. 2,20, realizzato in blocchi con pilastri e cordolo in cemento armato, avente una lunghezza di circa m. 27,20 è un intervento dotato di una significativa rilevanza urbanistico-edilizia, da cui conseguono non trascurabili effetti di trasformazione dell’assetto territoriale, la cui lecita realizzazione avrebbe imposto, alla stregua della giurisprudenza richiamata, la preventiva acquisizione del permesso di costruire.

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Progettazione delle opere viarie non connesse ai singoli fabbricati: competenza degli ingegneri

Estremi della sentenza: TAR Campania, sez. I Napoli, sent. 20 febbraio 2017 n. 1023
Massima: La progettazione delle opere viarie non connesse ai singoli fabbricati è di pertinenza esclusiva degli ingegneri

 

La progettazione delle opere viarie non connesse ai singoli fabbricati sono di pertinenza esclusiva degli ingegneri ai sensi dell’art. 51 (che devolve a tali professionisti la progettazione e la conduzione dei lavori relativi alle “vie ed ai mezzi di trasporto del deflusso e di comunicazione”) e dell’art. 52 (che attribuisce ai detti ingegneri le “costruzioni di ogni specie”) del R.D. n. 2537/1925, norme ancora in vigore che costituiscono il punto di riferimento normativo per stabilire il discrimine tra le competenze degli architetti e quelle degli ingegneri.

Deve al riguardo farsi applicazione del principio giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2938/2000, Sez. VI, n. 1150/2013; T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2274/2002; T.A.R. Calabria, Catanzaro n. 354/2008; T.A.R. Veneto, n. 1153/2011; T.A.R. Puglia, Lecce, n. 1270/2013; T.A.R. Lazio, Latina, n. 608/2013), secondo cui tali disposizioni vanno interpretate nel senso che appartiene alla esclusiva competenza degli ingegneri non solo progettazione delle opere necessarie alla estrazione e lavorazione di materiali destinati alle costruzioni e la progettazione delle costruzioni industriali, ma anche la progettazione delle opere igienico – sanitarie e delle opere di urbanizzazione primaria, per tali dovendosi intendere le opere afferenti la viabilità, gli acquedotti, i depuratori, le condotte fognarie e gli impianti di illuminazione, salvo solo il caso che tali opere non siano di pertinenza di singoli edifici civili.

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Volume tecnico: le caratteristiche

Estremi della sentenza: TAR Marche, sent. 21 febbraio 2017 n. 141
Massima: I volumi tecnici degli edifici, per essere esclusi dal calcolo della volumetria, non devono assumere le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità

 

Per principio giurisprudenziale pacifico, al fine di stabilire se un locale possa essere ritenuto alla stregua di un mero vano tecnico, occorre effettuare una valutazione complessiva delle sue caratteristiche, in modo da escludere in maniera oggettiva che lo stesso possa assolvere ad una funzione abitativa, anche solo in via potenziale o per il futuro, a prescindere dalla destinazione soggettiva impressa dal proprietario (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 16 giugno 2016, n. 1208).

In altri termini, per l’individuazione della nozione di volume tecnico, come tale, escluso dal calcolo della volumetria, bisogna fare riferimento a tre ordini di parametri:
– il primo, positivo, di tipo funzionale, dovendo esso avere un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione;
– il secondo ed il terzo, negativi, ossia ricollegati, rispettivamente, all’impossibilità di soluzioni progettuali diverse e ad un rapporto di necessaria proporzionalità che deve sussistere fra le esigenze edilizie e il volume realizzato. Quest’ultimo deve essere completamente privo di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto esclusivamente destinato a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale, che non possono essere ubicati all’interno di essa.

L’applicazione di tali criteri induce a concludere che i volumi tecnici degli edifici, per essere esclusi dal calcolo della volumetria, non devono assumere le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 2 aprile 2015, n. 1927; sez. III, 9 dicembre 2014, n. 6431 e sez. VI, 6 febbraio 2014, n. 785; T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 31 marzo 2014, n. 225; Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2565).

Conseguentemente, un locale accessorio sulla copertura piana di un’abitazione, di proprietà esclusiva, delle dimensioni complessive di mt 1,82 x 4,27 x 2,20 di altezza, da destinare ad alloggio degli elementi tecnologici di un impianto termico ad energia solare e a protezione della scala interna che dal soggiorno dell’abitazione conduce direttamente a tale vano, non è qualificabile come vano tecnico, per dimensioni e tipologia, visto che non è tale da precludere, anche per il futuro, un utilizzo a fini abitativi.

Il Multibox per allevamento dei cani necessita di titolo edilizio

Estremi della sentenza: Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 21 febbraio 2017 n. 795
Massima: La realizzazione di multibox per l’allevamento dei cani non è attività edilizia libera ma richiede il titolo edilizio

 

Per principio consolidato, per individuare la natura precaria di un’opera, si deve seguire «non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale», per cui un’opera se è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie anche quando le opere sono state realizzate con materiali facilmente amovibili (fra le decisioni più recenti cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1291 del 1° aprile 2016).

Non possono essere quindi considerati manufatti precari, destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, quelli destinati ad una utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4116 del 4 settembre 2015). La “precarietà” dell’opera postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non la sua stagionalità che non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1291 del 1° aprile 2016).

Facendo applicazione di tali principi, dei box, in parte coperti e ancorati stabilmente al suolo con pali di plastica riempiti di cemento che ne costituiscono il basamento, realizzati per l’allevamento di cani non possono farsi rientrare fra le opere precarie, ai fini edilizi, e quindi fra le opere di edilizia libera. Di conseguenza, la relativa realizzazione senza titolo edilizio deve considerarsi abusiva.

Esistenza di un titolo edilizio: prova testimoniale

Estremi della sentenza: TAR Campania, sez. VII Napoli, sent 22 febbraio 2017 n. 1064
Massima: Non può formare oggetto di prova testimoniale l’esistenza stessa di un titolo edilizio

 

Non può formare oggetto di prova testimoniale l’esistenza stessa di un titolo edilizio, cioè di un atto rilasciato da una Pubblica Amministrazione in forma necessariamente scritta. Ne discende che la prova dell’esistenza del titolo edilizio deve necessariamente essere documentale e che, conseguentemente, eventuali dichiarazioni rilasciate, anche asseverate, non possono valere a comprovare l’esistenza di un titolo abilitativo.

Redazione Tecnica

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