Ecco la selezione delle sentenze pubblicate la scorsa settimana. Gli argomenti oggetto delle pronunce sono: necessità del permesso di costruire per un porticato; scomputo delle opere di urbanizzazione: necessità della valutazione e dell’assenso del Comune; la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale è facoltativa; necessità del permesso di costruire per un gazebo di rilevanti dimensioni; procedimento per la decadenza del permesso di costruire.
Per un porticato serve il permesso di costruire
Estremi della sentenza: TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 17 aprile 2018 n. 887
Massima: un porticato di notevoli dimensioni e composto da due locali richiede il permesso di costruire.
Non può considerarsi opera precaria un porticato di dimensioni notevoli, costituito da due locali (di mt. 13,00 x mt. 4,60 e di mt. 2,50 x mt. 1,60) ed utilizzato per finalità connesse all’attività commerciale di ristorazione e non certo per finalità transitorie. Né tale opera può considerarsi pertinenziale: infatti, affinché un’opera di carattere pertinenziale possa ritenersi esentata dall’acquisizione di un titolo edilizio, è necessario che essa abbia ridotte dimensioni rispetto all’opera cui inerisce e che non comporti un carico urbanistico o un’alterazione significativa dell’assetto del territorio (cfr., in proposito, Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 3 maggio 2016 n. 977).
Conseguentemente, è necessario il permesso di costruire.
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Scomputo delle opere di urbanizzazione
Estremi della sentenza: TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 16 aprile 2018 n. 883
Massima: per lo scomputo delle opere di urbanizzazione serve sempre la valutazione e l’assenso del Comune
È noto che il permesso di costruire è normalmente oneroso. Gli oneri di urbanizzazione sono previsti, infatti, a carico del costruttore, quale prestazione patrimoniale, a titolo di partecipazione al costo delle opere di urbanizzazione connesse alle esigenze della collettività che scaturiscono dagli interventi di edificazione e dal maggior carico urbanistico che si realizza per effetto della costruzione.
In proposito, pur essendo previsto dall’art. 16 d.p.r. 380/2001 che il soggetto che richiede il permesso di costruire, a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione, possa obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, sia primarie che secondarie, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, tale iniziativa è sempre subordinata ad una valutazione del Comune.
Riduzione della fascia di rispetto cimiteriale è facoltativa
Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 17 aprile 2018 n. 1025
Massima: la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale è facoltativa e non obbligatoria; la scelta di effettuarla deve essere motivata
Stabilisce l’art. 338, primo comma, del TULS che “È vietato costruire nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale…”. Come ha chiarito la giurisprudenza, la norma ha una triplice funzione: assicurare condizioni di igiene e sanità; garantire tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura; consentire futuri ampliamenti del cimitero.
Stabilisce poi il terzo comma della medesima disposizione che “Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari”.
Dal combinato disposto di queste norme, si ricava che l’estensione normativamente prevista delle fascia di rispetto cimiteriale è pari a 200 metri e che i comuni possono derogare a questa previsione normativa se ricorrono le particolari condizioni stabilite dal terzo comma.
Pertanto, nessun obbligo di riduzione incombe sui Comuni (decisiva in tal senso è la parola “può” contenuta nella norma) i quali, quindi, anche al ricorrere delle condizioni previste dal terzo comma, sono sempre liberi di decidere di non disporre deroghe alla previsione normativa. Né si può ritenere che tale decisione debba essere sorretta da una particolare motivazione, essendo piuttosto vero il contrario: la motivazione è invero necessaria solo quando si decida di disporre la deroga dovendo le amministrazioni in questo caso dar conto, se non altro, della sussistenza dei presupposti di legge.
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Gazebo di rilevanti dimensioni: permesso di costruire necessario
Estremi della sentenza: TAR Toscana, sez. III, sent. 17 aprile 2018 n. 556
Massima: un gazebo di dimensioni rilevanti utilizzato per finalità imprenditoriali richiede il permesso di costruire
Non può ritenersi opera precaria un gazebo con struttura in tubi di ferro e infissi in una platea di cemento cementati al suolo e copertura in plastica, occupante una superficie di 24 mq. ed utilizzato per finalità imprenditoriali, trattandosi al contrario di un manufatto urbanisticamente rilevante e soggetto a permesso di costruire.
In proposito è pacifico l’orientamento della giurisprudenza secondo cui i gazebo non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati manufatti alteranti lo stato dei luoghi, con sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie, posto che il gazebo non precario non è deputato ad un uso per fini contingenti, ma è destinato a un utilizzo per soddisfare esigenze durature nel tempo e rafforzate dal carattere permanente e non stagionale dell’attività svolta (tra le tante, T.A.R. Molise, 21 settembre 2016 n. 353; T.A.R. Lazio, sez. I, 21 settembre 2016 n. 9881, T.A.R. Umbria, 16 febbraio 2015 n. 81).
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Decadenza del permesso di costruire: procedimento
Estremi della sentenza: TAR Valle d’Aosta, sez. 18 aprile 2018, n. 26
Massima: la decadenza del permesso di costruire può essere dichiarata anche in un procedimento incidentale e non richiede necessario un procedimento ad hoc.
Non è previsto normativamente che il provvedimento dichiarativo della intervenuta decadenza debba essere reso nell’ambito di un procedimento ad hoc e autonomo. È sufficiente, invece, che nell’ambito di un procedimento comunque connesso con quello all’esito del quale era stata adottato il permesso a costruire, la decadenza venga accertata e motivatamente dichiarata anche solo in via incidentale, come premessa per l’adozione del provvedimento conclusivo e che il soggetto controinteressato all’accertamento della decadenza sia stato messo in condizione di poter interloquire con la P.A.
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