E arriva anche la riapertura dei termini per l’invio della comunicazione per chi ha saltato la scadenza dell’aprile scorso. Tutte le istruzioni nella circolare 33 l’Agenzia delle Entrate.
Ecco la guida completa.
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Errori formali e sostanziali, correzione con percorsi diversi
Per correggere gli errori occorrerà per prima cosa inviare una segnalazione tramite pec all’indirizzo: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. Si dovranno seguire poi percorsi diversi in caso di errori formali, ossia:
- quelli che non comportano la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto, e
- errori sostanziali, ossia quelli che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto, e che perciò impediscono la circolazione dei crediti stessi.
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Gli errori formali
Errori formali sono quelli relativi a:
- recapiti (e-mail e telefono);
- codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica;
- indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”;
- codice identificativo dell’asseverazione presentata all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo Superbonus e/o di quella per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista;
- indicazione del semestre di riferimento per le spese del 2020;
- dati catastali;
- data di esercizio dell’opzione;
- tipologia del cessionario.
Per sanare questi errori non occorre annullare la precedente comunicazione ma è sufficiente inviare la segnalazione, ed, eventualmente, una comunicazione aggiuntiva.
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Mancata indicazione dei SAL
La sola segnalazione è sufficiente, in particolare in caso di mancata indicazione del valore “1” nella comunicazione del primo SAL, errore di tipo formale che però impedisce di inviare le comunicazioni dei successivi. Si tratta di un problema piuttosto frequente riscontrato anche da alcuni nostri lettori nelle comunicazioni inviate dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
Per risolverlo basterà inviare una pec con la segnalazione, dopo di che sarà possibile trasmettere le comunicazioni dei SAL successivi senza indicare il numero e il protocollo telematico di invio della prima comunicazione.
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Importo del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante
La comunicazione aggiuntiva è invece necessaria in caso di errori nell’indicazione dell’ammontare del credito ceduto in relazione alla spesa effettivamente sostenuta. È stata infatti segnalato che per il Superbonus si riscontra l’indicazione dello stesso importo per entrambe le voci, mentre ad una spesa di 100 euro corrisponde un credito di 110, oppure una spesa inferiore a quella effettivamente sostenuta e quindi un credito inferiore alla detrazione spettante.
Nel primo caso, dopo la segnalazione tramite pec si deve trasmettere un’altra comunicazione che riporti gli stessi dati della precedente e l’ammontare del credito ceduto, che sarà, di conseguenza pari al 10 per cento della spesa complessiva. Nel secondo caso nella nuova comunicazione va riportato solo l’importo residuo della spesa e quello del corrispondente credito ceduto.
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Annullamento per gli errori sostanziali
Se invece l’errore consiste nell’aver indicato come spesa sostenuta e/o relativo credito ceduto importi superiori ai valori effettivi, si configura un errore sostanziale che può essere gestito secondo un’altra procedura.
Altri errori sostanziali sono l’errata indicazione del codice dell’intervento, oppure del codice fiscale del cedente. In queste situazioni dovrà essere compilato l’apposito modello di richiesta di annullamento della precedente comunicazione, utilizzando il modello messo a disposizione on line e l’indirizzo di pec già visto.
Successivamente si dovrà inviare la nuova comunicazione con i dati esatti. Per questo c’è tempo fino al 30 novembre prossimo, grazie alla possibilità di usufruire della “remissione in bonis”, come indicato nella circolare.
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Riaperti i termini d’invio delle comunicazioni per le rate 2020 e le spese 2021
La remissione in bonis, disciplinata dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16/2012, consente di sanare il mancato invio nei termini delle comunicazioni necessarie per usufruire di benefici fiscali o accedere a regimi opzionali, sempre che sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione e non siano già state poste in essere attività di controllo sul diritto ad ottenere il beneficio in questione.
Per la sanatoria è richiesto il pagamento di una sanzione in cifra fissa di 250 euro.
Pagando questa somma, dunque, entro il 30 novembre prossimo, si potranno inviare all’AdE anche le comunicazioni per spese sostenute nel 2021 e per le rate residue di quelle del 2020, per le quali il termine originario era scaduto il 29 aprile scorso.
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