Decreto Cura Italia in vigore: gli aiuti per i Professionisti

Il decreto è Gazzetta: bonus mensile di 600 euro per i soli professionisti della Gestione separata. Ma c’è il Reddito di ultima istanza…

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Aggiornamento del 18/3. Il Decreto 17 marzo 2018, n. 18 (decreto Cura Italia) è stato pubblicato in Gazzetta ed è già in vigore. Con questo provvedimento, detto anche “decreto marzo” e che fa fronte all’emergenza economica causata dal Coronavirus, arriva innanzitutto un’indennità di 600 euro mensili solo per gli iscritti eventualmente alla Gestione separata Inps. Non sono previsti i 600 euro per gli iscritti a Inarcassa o alla Cassa Geometri. Inoltre, stop a tasse, versamenti di ritenute e contributi. Bloccate anche tutte le cartelle e gli avvisi di pagamento. Rinvio per la scadenza IVA del prossimo 16 marzo.

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Come sappiamo, lo stanziamento totale è di 25 miliardi di euro. Ci sarà un nuovo decreto e nuovi aiuti economici in aprile (“decreto Aprile”). Ma vediamo tutte gli aiuti per i professionisti. In Pratica il Decreto fa differenze tra figli e figliastri. Da una parte la Gestione separata, dall’altra le Casse previdenziali. Per i professionsiti della prima zona rossa, inoltre, c’è il bonus di 500 euro al mese per tre mesi, anche per gli Iscritti a Inarcassa e alla Cassa geometri, per quelli del resto d’Italia no.

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Decreto Cura Italia in vigore: quali aiuti ai professionisti?

Art. 27. Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

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Art. 34. Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

Dal 23 febbraio 2020 e fino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto. Sono sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse materie ivi indicate, i termini di prescrizione.

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Art. 44. Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus

Per garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.

Con uno o più decreti, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto 18/2020, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione di questa indennità nonchè la eventuale quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

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Art. 54. Attuazione del Fondo solidarietà mutui prima casa

Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007.

L’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

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Art. 63. Premio ai lavoratori dipendenti

Ai lavoratori dipendenti, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Art. 64. Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Con decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata del decreto Cura Italia, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di questo credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

Art. 23. Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi

Per il 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione delle scuole, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 % della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire , per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Nessun limite di età in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. Il bonus è riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Le modalità operative per accedere al congedo o al bonus sono stabilite dall’INPS.

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Redazione Tecnica

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