Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi edilizi comporta il versamento del contributo di costruzione da effettuare in unica soluzione, ovvero rateizzato nelle forme di legge e con la relativa garanzia fidejussoria.
In caso di ritardato od omesso versamento delle rate del contributo di costruzione si applicano le sanzioni di cui all’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di seguito riportate:
a) l’aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l’aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l’aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
Nel caso di pagamento rateizzato le sanzioni in argomento si applicano ai ritardi dei versamenti delle singole rate.
I contributi, le sanzioni e le spese dovute sono accertati e riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell’ente procedente.
Il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme di danaro dovute a titolo di sanzione amministrativa viene fissato in cinque anni dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ed è applicabile anche alle sanzioni pecuniarie conseguenti al ritardato pagamento dei contributi per il rilascio del titolo abilitativo edilizio.
In un caso analogo, il termine suddetto, da computare a partire dal momento dell’esigibilità della pretesa creditoria, risultava ampiamente decorso al momento dell’adozione del provvedimento da parte dell’amministrazione procedente e, il relativo diritto alla riscossione delle somme liquidate doveva ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.
Nel ricorso di primo grado non è stata proposta l’eccezione di prescrizione e, nel merito, la V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 9 dicembre 2013, n. 5880 ha ritenuto che tale eccezione non può essere proposta per la prima volta in sede di gravame.
Il suddetto limite non è valido soltanto per i giudizi d’appello introdotti all’indomani dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, ma anche per quelli che soggiacciono alla disciplina processuale.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già a più riprese chiarito che: “L’eccezione di prescrizione non è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 2938 Codice civile e quindi non può essere proposta per la prima volta in grado di appello ai sensi dell’art. 345 comma 2 Codice di procedura civile, applicabile anche al giudizio amministrativo e dell’art. 104 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.” (Consiglio di Stato, Sezione VI, 3 novembre 2010, n. 7753; Consiglio di Stato, Sezione III, 8 agosto 2012, n. 4535).
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