Conto Termico 3.0, arriva l’intelligenza artificiale nelle istruttorie. Sarà utilizzata dal GSE nelle fasi di analisi documentale per l’ammissione agli incentivi. La previsione è contenuta nell’informativa sulla protezione dei dati allegata alla Scheda-Contratto che ogni Soggetto Responsabile sottoscrive al momento della presentazione della domanda.
Il contratto tipo per l’erogazione degli incentivi è stato approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il 23 dicembre 2025 (puoi scaricarlo a fine articolo).
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Indice
- Struttura del contratto tipo: due versioni distinte
- Intelligenza artificiale nelle istruttorie: il quadro normativo
- Cosa verifica l’intelligenza artificiale
- Obblighi del Soggetto Responsabile e conservazione documentazione
- Condivisione dei dati per il controllo sul cumulo
- Modifiche unilaterali e normativa applicabile
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Struttura del contratto tipo: due versioni distinte
Il contratto assume la forma di Scheda-Contratto e si articola in due versioni separate: l’Allegato A per le richieste di accesso diretto (interventi già conclusi) e l’Allegato B per le richieste tramite prenotazione (interventi da avviare o in corso). La sottoscrizione avviene al momento della domanda ma il contratto si perfeziona solo con la comunicazione del provvedimento di ammissione agli incentivi da parte del GSE. Questo significa che presentare la domanda non crea alcun vincolo contrattuale fino all’accoglimento formale da parte del GSE.
La durata del contratto copre l’intero periodo di incentivazione e si risolve automaticamente al decorso di cinque anni dalla data di erogazione dell’incentivo in unica soluzione o dalla data dell’ultima rata. Questa durata prolungata ha una ragione precisa: consente al GSE di effettuare verifiche e controlli anche dopo l’erogazione completa dell’incentivo per accertare il mantenimento dei requisiti e l’effettiva realizzazione degli interventi come dichiarati.
Intelligenza artificiale nelle istruttorie: il quadro normativo
L’articolo 5 dell’informativa privacy del contratto stabilisce che il GSE si riserva la possibilità di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale “in talune fasi del procedimento di analisi documentale per l’ammissione agli incentivi del Conto Termico”. L’utilizzo dichiarato è finalizzato a incrementare l’efficienza dei processi aziendali e aumentare la qualità dei servizi erogati. La norma specifica che l’impiego dell’IA deve rispettare i principi previsti dall’articolo 5 del GDPR, oltre a quanto previsto dall’articolo 14 della legge n. 132 del 2025 che disciplina l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale in conformità al Regolamento europeo AI Act 1689/2024.
Il contratto precisa espressamente che l’utilizzo di strumenti di IA rimane comunque soggetto alla sorveglianza umana e al costante monitoraggio da parte di personale debitamente autorizzato e formato. Si tratta di una clausola fondamentale che impedisce decisioni automatizzate prive di controllo umano: l’intelligenza artificiale può supportare l’istruttoria ma non può sostituire completamente l’analisi condotta dal personale GSE. La responsabilità finale delle decisioni resta in capo a operatori umani, che devono validare gli esiti delle elaborazioni automatiche.
Cosa verifica l’intelligenza artificiale
Anche se il contratto non specifica nel dettaglio quali documenti o elementi vengono analizzati mediante IA, la formulazione generica “analisi documentale per l’ammissione agli incentivi” indica che gli strumenti automatici possono essere impiegati per verificare la completezza e la coerenza della documentazione presentata, controllare la corrispondenza tra i dati dichiarati e quelli contenuti nei documenti allegati, identificare incongruenze o anomalie nei valori numerici e nelle date, confrontare le caratteristiche tecniche degli apparecchi con i requisiti previsti dal Decreto e dalle Regole Applicative GSE.
Errori formali, incongruenze tra dichiarazioni e allegati, dati tecnici non corrispondenti alle schede tecniche potrebbero essere rilevati automaticamente prima ancora dell’analisi umana: in sostanza l’utilizzo dell’IA è destinato ad accelerare i tempi di istruttoria per le pratiche perfettamente in regola, ma anche a bloccare più rapidamente quelle con problemi formali o sostanziali.
Obblighi del Soggetto Responsabile e conservazione documentazione
Il contratto ribadisce gli obblighi già previsti dal Decreto in termini di conservazione della documentazione. Il Soggetto Responsabile deve conservare per tutta la durata dell’incentivo e per i cinque anni successivi all’ultima erogazione gli originali di tutti i documenti: fatture con riferimento al DM 7 agosto 2025, bonifici con causale specifica o altra documentazione di pagamento ammessa, asseverazioni tecniche, certificazioni di prodotto, schede tecniche, fotografie ante e post-operam, APE post-intervento quando richiesto, attestazione di smaltimento del vecchio impianto per gli interventi di sostituzione.
Deve inoltre consentire e assicurare l’esecuzione di ogni attività di verifica e controllo, anche mediante sopralluogo, che il GSE ritenesse necessaria. Il rifiuto o l’impedimento ai controlli comporta la decadenza dall’incentivo e il recupero degli importi già erogati. La possibilità di controlli si estende per l’intera durata del contratto.
Condivisione dei dati per il controllo sul cumulo
Il contratto richiama espressamente il meccanismo di controllo sul divieto di cumulo con altri incentivi statali previsto dall’articolo 21 del Decreto.
Per verificare che lo stesso intervento non benefici contemporaneamente del Conto Termico e di detrazioni fiscali o altri contributi, il GSE può richiedere e ricevere da ENEA e Agenzia delle Entrate informazioni puntuali su specifici nominativi di soggetti beneficiari. Simmetricamente, il GSE comunica a ENEA e Agenzia delle Entrate i nominativi dei beneficiari del Conto Termico e i dati degli interventi incentivati. Si crea quindi un sistema di controllo incrociato tra le diverse amministrazioni per prevenire sovrapposizioni e abusi.
Modifiche unilaterali e normativa applicabile
Il contratto prevede una clausola che consente al GSE di modificare unilateralmente le clausole contrattuali che, per effetto di eventuali evoluzioni normative e regolamentari, risultino in contrasto con il vigente quadro di riferimento. Le modifiche vengono comunicate al Soggetto Responsabile tramite il Portaltermico.
Il Soggetto Responsabile mantiene la possibilità di recedere dal rapporto contrattuale in presenza di modifiche unilaterali, ma deve valutare attentamente se il recesso conviene rispetto al mantenimento dell’incentivo con le nuove condizioni.
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