Contratti pubblici: per modifiche contrattuali e varianti in corso d’opera occorre la comunicazione telematica all’ANAC

Addio posta elettronica certificata (PEC) e modulo di acquisizione dati risalente al 2016, con il nuovo Codice Appalti si passa alla comunicazione telematica

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A partire dal 1° gennaio 2024, la comunicazione delle modifiche contrattuali e delle varianti in corso d’opera dei contratti pubblici deve avvenire esclusivamente in via telematica, in conformità con la digitalizzazione prevista dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023).

Questa disposizione, ribadita nel Comunicato del Presidente ANAC del 30 gennaio 2025 (scaricabile a fine articolo), sancisce il superamento delle vecchie modalità di trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC) e del modulo di acquisizione dati risalente al 2016.

Le nuove regole prevedono che, per le procedure di gara avviate dal 2024 in poi, le informazioni sulle modifiche contrattuali devono essere inviate alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) tramite piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Tuttavia, per i contratti disciplinati dal precedente D.Lgs. 50/2016 e per le gare indette entro il 31 dicembre 2023, rimane valida la comunicazione attraverso il sistema SIMOG.

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Indice

Obblighi documentali e pubblicazione delle varianti

Per i contratti pubblici sopra soglia comunitaria che prevedono una variante superiore al 10% del valore dell’appalto, le stazioni appaltanti sono obbligate a rendere disponibile la documentazione richiesta entro 30 giorni dall’approvazione della variante. Tale documentazione deve essere pubblicata nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale, all’interno di una sottosezione specifica denominata “varianti in corso d’opera”, a sua volta inserita nella più ampia sezione “bandi di gara e contratti”.

Nel caso di stazioni appaltanti non soggette al decreto trasparenza, il link alla documentazione deve essere inserito in una pagina dedicata e non su una generica homepage.

Per gli appalti di servizi e forniture, in assenza di una normativa che specifichi la documentazione minima da trasmettere ad ANAC a corredo della variante, ANAC richiede comunque che siano resi disponibili almeno il progetto (di unico livello) e la relazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP).

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Calcolo del limite del 10% e sanzioni

Il superamento del limite del 10% del valore contrattuale si calcola sommando tutte le variazioni, sia in aumento che in diminuzione, rispetto all’importo originario del contratto.

La relazione del RUP, che deve accompagnare la comunicazione della variante, deve riportare in modo dettagliato:

  • l’importo complessivo netto delle lavorazioni in aumento e in diminuzione;
  • il valore numerico delle nuove voci di prezzo inserite nel progetto di variante;
  • le modifiche introdotte alle categorie di qualificazione e relative classifiche richieste in sede di gara, nonché le modifiche apportate alle CPV di progetto.

Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione comporta l’avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell’ANAC, ai sensi degli artt. 120, comma 15 e 222, comma 13 del Codice dei contratti pubblici. In particolare, il mancato invio telematico sarà sanzionato e le comunicazioni trasmesse con strumenti diversi da quelli previsti saranno considerate irricevibili.

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Redazione Tecnica

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