Contratti pubblici: per modifiche contrattuali e varianti in corso d’opera occorre la comunicazione telematica all’ANAC

Addio posta elettronica certificata (PEC) e modulo di acquisizione dati risalente al 2016, con il nuovo Codice Appalti si passa alla comunicazione telematica

Allegati

A partire dal 1° gennaio 2024, la comunicazione delle modifiche contrattuali e delle varianti in corso d’opera dei contratti pubblici deve avvenire esclusivamente in via telematica, in conformità con la digitalizzazione prevista dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023).

Questa disposizione, ribadita nel Comunicato del Presidente ANAC del 30 gennaio 2025 (scaricabile a fine articolo), sancisce il superamento delle vecchie modalità di trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC) e del modulo di acquisizione dati risalente al 2016.

Le nuove regole prevedono che, per le procedure di gara avviate dal 2024 in poi, le informazioni sulle modifiche contrattuali devono essere inviate alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) tramite piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Tuttavia, per i contratti disciplinati dal precedente D.Lgs. 50/2016 e per le gare indette entro il 31 dicembre 2023, rimane valida la comunicazione attraverso il sistema SIMOG.

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Gli appalti pubblici 2025 dopo il decreto correttivo

Il volume illustra le numerose e importanti novità introdotte dal decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31.12.2024, n. 209. Il decreto modifica circa il 34% degli articoli del Codice, e introduce nuovi allegati. In particolare, il correttivo interviene su dieci macro-temi principali, tra cui equo compenso, tutele lavoristiche e CCNL, digitalizzazione, qualificazione delle stazioni appaltanti, revisione prezzi, consorzi, tutela MPMI, fase esecutiva del contratto di appalto, Partenariato pubblico-privato, Collegi consultivi tecnici. Il provvedimento rappresenta uno strumento di ulteriore razionalizzazione e semplificazione della disciplina recata dal vigente codice dei contratti pubblici, che tiene conto delle principali esi- genze rappresentate dagli stakeholders del settore, nonché delle richieste, presentate in sede europea, di modifica e integrazione di alcuni istituti giuridici, al fine di risolvere le procedure di infrazione ancora pendenti. Il correttivo intende altresì recepire le principali affermazioni giurisprudenziali formatisi all’indomani dell’efficacia del D.Lgs. 36/2023, assicurando, in tal modo, una uniforme applicazione dei principi e delle norme. La trattazione privilegia un’impostazione pratico-operativa, con schede di sintesi delle principali novità per ogni argomento.Alessandro MassariAvvocato amministrativista, Direttore della Rivista Appalti&Contratti online e mensile. Docente e autore di numerose monografie in materia di appalti pubblici. Coordinatore scientifico dei Master in contrattualistica pubblica organizzati da Formazione Maggioli.

Alessandro Massari | Maggioli Editore 2025

Indice

Obblighi documentali e pubblicazione delle varianti

Per i contratti pubblici sopra soglia comunitaria che prevedono una variante superiore al 10% del valore dell’appalto, le stazioni appaltanti sono obbligate a rendere disponibile la documentazione richiesta entro 30 giorni dall’approvazione della variante. Tale documentazione deve essere pubblicata nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale, all’interno di una sottosezione specifica denominata “varianti in corso d’opera”, a sua volta inserita nella più ampia sezione “bandi di gara e contratti”.

Nel caso di stazioni appaltanti non soggette al decreto trasparenza, il link alla documentazione deve essere inserito in una pagina dedicata e non su una generica homepage.

Per gli appalti di servizi e forniture, in assenza di una normativa che specifichi la documentazione minima da trasmettere ad ANAC a corredo della variante, ANAC richiede comunque che siano resi disponibili almeno il progetto (di unico livello) e la relazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP).

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Calcolo del limite del 10% e sanzioni

Il superamento del limite del 10% del valore contrattuale si calcola sommando tutte le variazioni, sia in aumento che in diminuzione, rispetto all’importo originario del contratto.

La relazione del RUP, che deve accompagnare la comunicazione della variante, deve riportare in modo dettagliato:

  • l’importo complessivo netto delle lavorazioni in aumento e in diminuzione;
  • il valore numerico delle nuove voci di prezzo inserite nel progetto di variante;
  • le modifiche introdotte alle categorie di qualificazione e relative classifiche richieste in sede di gara, nonché le modifiche apportate alle CPV di progetto.

Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione comporta l’avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell’ANAC, ai sensi degli artt. 120, comma 15 e 222, comma 13 del Codice dei contratti pubblici. In particolare, il mancato invio telematico sarà sanzionato e le comunicazioni trasmesse con strumenti diversi da quelli previsti saranno considerate irricevibili.

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Redazione Tecnica

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