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Lo schema riportato di seguito sintetizza quelle che dovrebbero essere le fasi successive per arrivare alla piena efficacia del quadro normativo entro la fine del 2023.
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Andando alla struttura del testo vediamo che è composto da 5 Libri ciascuno dei quali è suddiviso in varie Parti a loro volta articolate in Titoli e un totale di 230 articoli. Si tratta di un testo corposo che porta a circa 210 pagine il totale dei contenuti della bozza del nuovo codice.
Considerando che l’obiettivo di questa norma doveva essere la semplificazione dei processi e lo snellimento delle procedure operative, analizziamo alcuni elementi che potrebbero consentire di comprendere se siamo sulla strada auspicata da lungo tempo.
La missione primaria, rispetto ad ogni altra problematica, era quella di redigere un codice autoapplicativo ovvero un testo che avesse un adeguato livello di inquadramento di tutti gli ambiti senza rendere necessaria quella montagna di decreti, provvedimenti, Linee guida ANAC (siamo arrivati intorno ai 150 atti) che hanno generato in questi anni uno stato di incertezze interpretative alla base dei ritardi di tutti processi progettuali, di scelta del contraente e di esecuzione delle opere.
Sappiamo già che la bozza è oggetto di una revisione da parte di un gruppo di esperti nominati dall’attuale ministro del Mims con il compito di attuare una semplificazione del testo e del livello di comprensione dei contenuti. Restiamo ancora in attesa, pertanto, di una serie di passaggi significativi, assolutamente fondamentale quello del nuovo regolamento atteso entro fine 2023, che ci permetteranno di sapere se stiamo dove speravamo.
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La struttura dello schema del codice
Nella prima Parte del Libro I, al Titolo I, sono esposti i principi generali fondanti delle prescrizioni normative contenute nelle Parti successive e in effetti la loro piena applicazione potrebbe davvero essere il primo supporto della semplificazione richiesta.
La seconda Parte è relativa alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e inquadra strumenti, procedure, piattaforme digitali che dovranno costituire gli strumenti per la semplificazione operativa dei processi di gestione delle attività da svolgere.
Le Parti successive (III e IV) interessano la programmazione e la progettazione nella loro strutturazione essenziale. Questa impostazione sembra essere coerente con una filiera normativa che dovrebbe avere:
- nel codice lo strumento di inquadramento generale;
- nel regolamento la sua declinazione operativa.
Il Libro II o dell’appalto disciplina:
- i contratti sotto-soglia;
- i termini di gestione dei relativi appalti;
- le caratteristiche degli operatori economici;
- le procedure di scelta del contraente;
- lo svolgimento delle procedure;
- i requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti;
- la selezione delle offerte;
- le prescrizioni per l’esecuzione delle opere;
- le disposizioni particolari per alcuni contratti dei settori ordinari (servizi sociali, beni culturali, ricerca e sviluppo, settore della difesa, somma urgenza.
Anche in questo caso gli ambiti inquadrati investono problematiche e settori di intervento che rappresentano e includono, senza ancora entrare nel merito dei contenuti dei singoli articoli, tutti quelli effettivamente da inquadrare nel livello normativo generale del codice.
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Il Libro III inquadra gli appalti nei settori speciali (quelli relativi a rivendita e locazione, appalti in paesi terzi, gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporto, porti e aeroporti, servizi postali, estrazione di gas) e definisce le procedure di scelta del contraente, struttura e contenuti dei bandi, modalità di selezione dei partecipanti e delle offerte. Sono, pertanto, declinati anche in questi settori i principi guida della gestione delle varie fasi di attuazione degli interventi.
Il Libro IV interessa le concessioni e il partenariato pubblico e privato. Sicuramente si tratta di un ambito di rilevante importanza e che potrebbe costituire uno degli elementi di rilancio degli interventi nel settore dell’edilizia con il concorso dei privati soprattutto negli ambiti della cultura, della fruizione, dell’ospitalità e del turismo in generale. Gli ambiti disciplinati sono:
- l’aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali;
- l’esecuzione delle concessioni;
- la finanza di progetto;
- la locazione finanziaria;
- il contratto di disponibilità.
Questa parte del codice può assumere davvero un ruolo rilevante ai fini della promozione di sistemi di investimento da parte dei privati a condizione che, come purtroppo avvenuto con l’attuale codice, le proposte in tal senso non finiscano nelle paludi della inefficienza burocratica che, ad oggi, ha vanificato o respinto molte proposte concrete o potenziali.
l Libro V riporta la disciplina relativa al contenzioso e all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Gli approfondimenti delle varie Parti interessano:
- i ricorsi giurisdizionali;
- i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;
- la governance;
- disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni.
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Conclusioni
L’impianto e l’articolato dello schema del nuovo codice dei contratti pubblici inquadra correttamente gli ambiti da disciplinare e le procedure da seguire, l’ANAC è chiamata a svolgere un ruolo di emanazione pareri, agire in giudizio per l’impugnazione di bandi, emanazione di bandi, capitolati, contratti tipo, esercita un’azione di vigilanza ma non sono più contemplate le linee guida di completamento delle prescrizioni del codice.
In questi termini è chiaro che il Regolamento, con emanazione prevista per fine 2023, assume una funzione centrale per la declinazione attuativa delle prescrizioni del nuovo codice ritornando ad una condizione di impostazione normativa rispondente ad una condizione consolidata.
Per un giudizio complessivo sarà necessario attendere:
- l’emanazione definitiva del testo del Codice;
- la successiva emanazione del Regolamento;
- l’applicazione del nuovo quadro normativo alle procedure dei contratti pubblici.
Questo significa che una visione più chiara dell’efficacia dell’intero impianto si renderà possibile solo verso la metà del 2024.
>> Scarica la bozza del nuovo Codice appalti <<
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Foto: iStock.com/Svitlana Hulko
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