Congruità manodopera edilizia: FAQ CNCE su consorzi, ATI e lavori pubblici

I temi chiariti sono: inserimento in CNCE_Edilconnect delle Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) e dei consorzi, gestione della congruità per i lavori eseguiti in amministrazione diretta da azienda speciale pubblica

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La CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili) ha pubblicato nuove FAQ in riferimento al Decreto Ministeriale n. 143/2021 sulla congruità della manodopera impiegata nei lavori edili.

I temi chiariti sono: inserimento in CNCE_Edilconnect delle Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) e dei consorzi, gestione della congruità per i lavori eseguiti in amministrazione diretta da azienda speciale pubblica.

Vediamo meglio nel dettaglio.

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Indice

L’inserimento dei cantieri in caso di ATI e consorzi

Uno dei punti più rilevanti delle nuove FAQ riguarda la gestione dei cantieri da parte delle ATI e dei consorzi, con particolare attenzione all’inserimento dei dati nel sistema CNCE_Edilconnect. Quando i lavori vengono affidati pro quota alle imprese componenti un’ATI, questa è la mandataria che deve inserire il cantiere nel sistema, specificando le altre imprese affidatarie e le rispettive quote di lavori.

Questo processo, tuttavia, non esonera le singole imprese componenti l’ATI dal rispettare gli obblighi di congruità. In caso di mancato raggiungimento della congruità, infatti, la verifica sarà effettuata singolarmente su ciascuna impresa, in base alla quota di lavori ad essa affidata.

Operativamente, ogni impresa mandante dovrà inserire un proprio cantiere nel sistema, indicando il tipo di lavori con la dicitura “C – LAVORI IN AFFIDAMENTO” e il relativo importo e richiedere una distinta attestazione di congruità al termine dei lavori.

Questo sistema garantisce che ogni impresa partecipante a un’ATI possa essere valutata in modo autonomo, in base alla porzione di lavoro effettivamente svolta, prevenendo responsabilità collettive in caso di mancato rispetto dei requisiti di congruità.

Il ruolo della società consortile

Se l’ATI decide di affidare l’esecuzione dell’opera a una società consortile, quest’ultima sarà responsabile del raggiungimento della congruità. Nel caso in cui la società consortile utilizzi la manodopera delle imprese costituenti l’ATI, le denunce e i versamenti di queste ultime concorreranno al calcolo della congruità complessiva dell’opera.

Nel caso di consorzi stabili, invece, il consorzio stesso sarà considerato l’affidatario del contratto con il committente e, di conseguenza, sarà il soggetto responsabile per il raggiungimento della congruità.

Lavori in amministrazione diretta da aziende pubbliche

Le FAQ della CNCE chiariscono anche gli obblighi relativi ai lavori edili eseguiti in amministrazione diretta da azienda speciale pubblica, un tema di particolare interesse per le amministrazioni locali e le imprese coinvolte in appalti pubblici.

Secondo quanto stabilito, i lavori edili eseguiti in amministrazione diretta da azienda speciale pubblica, con l’impiego delle proprie maestranze, regolarmente iscritte alla Cassa Edile, sono soggetti alla verifica della congruità.

La congruità, infatti, riguarda l’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, indipendentemente dalla natura del soggetto esecutore. In questo caso, sarà l’azienda speciale pubblica a dover denunciare i lavori tramite la piattaforma CNCE_Edilconnect attraverso la Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL).

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Redazione Tecnica

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