Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.
Ma l’interessato a cui si riferisce la norma sopra citata può essere anche un conduttore? E se il condominio ritarda nell’esaminare la richiesta di installare l’impianto il conduttore può chiedere i danni ai condomini per mancato risparmio energetico che avrebbe generato l’impianto fotovoltaico qualora fosse stato installato?
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Le risposte sono contenute nella decisione del Tribunale di Roma n. 9316 del 13 giugno 2022. Il presente articolo è estratto dal volume Il riscaldamento in condominio di Giuseppe Bordolli, edito da Maggioli Editore.
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Il caso in questione
Nel caso di specie una società, conduttrice di un condomino, dopo aver ricevuto il preventivo consenso scritto da parte dei proprietari dell’immobile condotto in locazione, illustravano all’amministratore del condominio la volontà di procedere all’installazione di un impianto fotovoltaico ad uso privato sul terrazzo di copertura condominiale, presentandogli un progetto firmato da un tecnico; in ogni caso chiedevano all’amministratore di convocare un’assemblea condominiale per poter informare i condomini, illustrare loro il progetto e richiedere parere favorevole all’installazione dell’impianto.
L’assemblea – che veniva convocata dall’amministratore otto mesi dopo la richiesta – deliberava all’unanimità di non acconsentire all’installazione del suddetto impianto fotovoltaico. La società si rivolgeva al tribunale per richiedere la condanna del condominio al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 6.300, somma rapportata al mancato risparmio energetico che avrebbe generato l’impianto fotovoltaico qualora fosse stato installato.
A sostegno della domanda, l’attrice richiamava il progetto a firma del proprio tecnico incaricato che era stato messo dall’attore a disposizione di tutti i condomini attraverso le email inviate all’amministratore nel periodo precedente l’assemblea condominiale. La stessa società faceva presente che, in ragione degli ingenti costi di gestione dell’immobile, tra cui le spese per l’approvvigionamento energetico, aveva comunicato la disdetta dal contratto di locazione.
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Il giudizio del tribunale
Il condominio – che si costituiva in giudizio – rilevava come l’articolo 1122-bis c.c. riconosca al solo proprietario dell’immobile condominiale il diritto all’installazione di impianti fotovoltaici entro determinati limiti e con il rispetto di talune cautele.
Il tribunale ha dato torto alla società. Secondo il giudice romano l’impianto è in ogni caso realizzato nell’esclusivo interesse del condomino e non quindi nell’interesse del terzo esecutore dell’opera, ciò anche nel caso si tratti del conduttore dell’immobile che beneficia dell’addizione e/o miglioramento realizzato su spazi condominiali avendo quest’ultimo un rapporto di mera detenzione con il bene condotto in locazione.
In altre parole il tribunale ha notato che l’installazione sul lastrico solare di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio, come disciplinata dall’art. 1122-bis c.c., si concretizza in un miglioramento finalizzato al maggior rendimento della proprietà esclusiva del singolo condomino.
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Di conseguenza il conduttore che interviene sulla concreta destinazione e distribuzione di spazi condominiali può farlo solo in nome e per conto del condomino e non potrebbe mai essere portatore di un interesse proprio da far valere nei confronti degli altri condomini. Risulta quindi evidente che unico soggetto legittimato a dolersi del comportamento del condominio è il condomino, vero beneficiario dell’impianto fotovoltaico da collocare sul lastrico solare.
In ogni caso la società non ha fornito elementi utili per ritenere che – nel periodo intercorso tra il concreto interessamento manifestato alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico e la intervenuta disdetta del contratto di locazione – avrebbe potuto trarre concreti vantaggi in termini di risparmio energetico, considerando altresì i tempi di installazione e di effettivo funzionamento dell’impianto nonché il tempo necessario per ammortizzare i costi.
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