Salta la scadenza prevista per gli amministratori di condominio relativa ai dati utili per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2019. Invece del termine ordinario di ogni anno (28 febbraio), gli amministratori potranno inviare i dati fino all’8 marzo 2019. A stabilirlo il provvedimento del 27 febbraio n.48597 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Ristrutturazioni e risparmio energetico: la proroga
Oggetto della proroga è la comunicazione annuale che gli amministratori di condominio devono effettuare per comunicare tutti i dati inerenti le spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali, nonché i dati relativi all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Cosa bisogna comunicare, chi deve farlo, come
La comunicazione riguarda in generale i dati relativi agli interventi su parti comuni di un condominio, i cui pagamenti sono avvenuti nell’anno di riferimento. Gli amministratori comunicano:
– la tipologia e l’importo complessivo di ogni intervento,
– le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare.
Nello specifico le informazioni da comunicare sono costituite dai dati di dettaglio (record) per ogni soggetto al quale è stata attribuita la spesa di ogni unità immobiliare – comprensiva di eventuali pertinenze – interessata dall’intervento.
La comunicazione è trasmessa ogni anno telematicamente – utilizzando il servizio Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti dagli amministratori per la trasmissione telematica delle dichiarazioni – ovvero inviata avvalendosi di un intermediario.
I dati da fornire in questa comunicazione sono di interesse generale, in considerazione del fatto che a essi sono correlate le detrazioni e i benefici fiscali dei condomini. Le informazioni che gli amministratori di condominio dovranno fornire sono state aggiornate al fine di poter recepire anche le diverse agevolazioni previste dalle ultime Leggi di Bilancio.
Infatti, le specifiche tecniche – ovvero le indicazioni da seguire per compilare la comunicazione – sono state recentemente modificate per poter inserire in modo più analitico le informazioni che gli amministratori di condominio devono inviare all’Anagrafe tributaria e, precisamente, quei dati relativi al 2018 che riguardano:
- i contratti e i premi assicurativi
- gli interessi passivi per contratti di mutuo
- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici residenziali
Gli amministratori di condominio sono i soggetti interessati alla proroga dell’8 marzo 2019. Essi compileranno la comunicazione che consentirà loro di inviare i dati necessari alla compilazione della dichiarazione precompilata riguardanti:
- le spese effettuate sulle parti comuni condominiali relative a: ristrutturazione edilizia e risparmio energetico
- le spese inerenti l’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione e relative all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
A secondo che gli amministratori del condominio effettuino una comunicazione dei dati per la prima volta, per modificare o per integrare dati già inviati, la comunicazione da fornire all’Anagrafe tributaria può essere di diversa tipologia e, precisamente, una comunicazione:
- Ordinaria: ovvero quella con cui si inviano i dati richiesti dall’Amministrazione finanziaria, relativi al periodo di riferimento indicato, da effettuare entro la scadenza ordinaria fissata dal Provvedimento – che consiste nel 28 febbraio e adesso prorogata all’8 marzo 2019.
- Sostitutiva: quella con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita dal sistema telematico dell’Amministrazione con esito “positivo” – individuata dal “Numero di Protocollo” assegnato all’atto dell’acquisizione e desumibile dalla ricevuta telematica.
- Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa. Nello specifico la comunicazione di annullamento è composta – sotto un profilo tecnico – dai soli record “0” e “9”.
Gli amministratori dovranno trasmettere i dati “completi” per poter consentire la compilazione della dichiarazione precompilata.
I dati da inviare sono quelli previsti dalle nuove specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 6 febbraio 2019 – ovvero quelle omnicomprensive di tutti i dati che recepiscono le novità introdotte dalla Legge n.205/2017, in riferimento proprio agli interventi agevolabili effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale.
I dati da indicare, evidenziati analiticamente nelle specifiche tecniche, sono stati oggetto di integrazione per recepire appunto le novità ovvero:
- i dati inerenti la nuova detrazione, introdotta dalla Legge di bilancio 2018, per i premi aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi relativi a unità abitative;
- le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) in materia di interventi agevolabili sulle parti comuni degli edifici residenziali a fine di favorire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata;
- i dati richiesti per migliorare le informazioni fornite con la pre-compilazione delle dichiarazioni dei redditi.
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Riferimenti normativi: i Provvedimenti
Le nuove specifiche tecniche sono contenute nei nuovi Provvedimenti emessi il 6 febbraio 2019 dall’Agenzia delle Entrare – che hanno già ottenuto anche il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 13/2019) – e sono:
- il Provvedimento n.28173: riguardante i contratti assicurativi e premi assicurativi, in cui sono state modificate in parte e integrate le specifiche di cui ai precedenti dispositivi n.160381/2014 e n. 20024/2017.
- il Provvedimento n.28213: relativo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e contiene le specifiche tecniche da seguire, tenendo conto di quanto già indicato nel provvedimento n.30383/2018. Restano ferme le altre disposizioni contenute nei provvedimenti n.19969 del 27 gennaio 2017 e n.30383 del 6 febbraio 2018
- il Provvedimento n.28219: per gli interessi passivi per contratti di mutuo, con la modifica delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento n.160358/2014 – oggetto già di una precedente revisione a cura del provvedimento n.19985/2017.
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Ristrutturazione e riqualificazione: che novità c’è?
Per gli addetti ai lavori la comunicazione all’anagrafe tributaria di maggiore interesse è quella riguardante i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, disposta dal Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017.
Le nuove specifiche tecniche approvate a febbraio 2019 modificano le specifiche tecniche già approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 30383 del 2018, e riguardano appunto i dati da indicare e le modalità di compilazione della comunicazione per i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziale.
Le novità sono accolte – tra le altre – nella sezione destinata alla “cessione del credito”, la cui compilazione è prevista in presenza di cessioni del credito da parte di un condomino. Questa sezione, come noto, comprende per ogni condomino cedente una parte fissa e una tabella che contiene i dati di tutti i cessionari, gli importi del credito ceduto a ognuno di essi e l’indicazione se la cessione del credito è stata accettata, nonché la data di cessione del credito.
Fra gli altri dati di interesse generale ricordiamo la sezione dei “dati del soggetto al quale è stata attribuita la spesa” che deve essere compilata sia in caso di assenza di situazioni particolari che in presenza, ricordandosi che in questo ultimo caso – se risulta verificata la cessione del credito – occorre compilarla con i dati di tutti i soggetti proprietari o titolari di un diritto reale o personale di godimento, anche per quelli che non avessero optato per la cessione del credito.
Come noto, l’importo della spesa attribuita al soggetto dovrà essere comprensivo dell’eventuale quota ceduta come credito di imposta a fornitori. Fra i dati da trasmettere ricordiamo che l’importo della spesa di unità immobiliare o l’importo della spesa attribuita al soggetto è costituito dalla somma delle spese imputabili all’unità principale e alle eventuali pertinenze.
Esempio, citato dall’Agenzia delle Entrate
Spesa sostenuta per unità abitativa principale: 700 euro
Spesa sostenuta per il garage di pertinenza: 100 euro
Spesa sostenuta per la cantina di pertinenza: 50 euro
Totale spesa da riportare in dichiarazione in riferimento all’unità immobiliare: 850 euro
Ricevuta dell’invio
Dopo l’invio, l’utente riceverà un file “ricevuta” che riporta l’esito complessivo delle verifiche effettuate dall’Anagrafe Tributaria attraverso una fase di elaborazione telematica dei dati ricevuti.
Le ricevute possono assumere i seguenti stati:
- Acquisizione totale del file, senza alcun errore sui codici fiscali.
- Acquisizione totale del file, con allegato l’elenco completo dei codici fiscali errati
- Scarto del file nei casi in cui siano riscontrati errori che compromettano il corretto trattamento del file.
Uso dei dati
Tutte le informazioni trasmesse dagli amministratori sono fornite nell’osservanza e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Questi dati e notizie sono raccolti nei sistemi informativi dell’Anagrafe Tributaria e sono utilizzati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata e per lo svolgimento delle normali attività di controllo sulle stesse dichiarazioni.
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