Comunità Energetiche Rinnovabili: meno vincoli e più incentivi nel nuovo Decreto Bollette

Un riepilogo sulle novità previste dal Decreto Bollette e che interessano le CER

Lisa De Simone 16/04/25

Meno vincoli per la costituzione delle CER con la possibilità di far partecipare più soggetti pubblici attivi sul territorio e tutte le associazioni, a prescindere dalla loro modalità di costituzione. Arriva poi il diritto ad incassare i contributi a fondo perduto, che coprono fino al 40% dei costi, anche per gli impianti realizzati nei comuni fino a 5 mila abitanti prima della costituzione delle CER a patto che siano stati destinati a queste ultime. Ampliate infine le possibilità di ottenere le agevolazioni per l’autoconsumo facendo ricorso a più produttori per l’approvvigionamento da parte delle imprese.

Queste le novità introdotte con una serie di emendamenti al decreto Bollette che si avvia all’approvazione con la fiducia da parte della Camera. La definitiva conversione in legge dopo il passaggio al Senato che dovrà approvare il testo entro il 26 aprile.

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Le comunità energetiche rinnovabili

Uno dei pilastri della transizione energetica europea si fonda sullo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (e più in generale dell’autoconsumo diffuso), soggetti aggregati che rappresentano la vera rivoluzione verso una produzione elettrica decentrata da fonti rinnovabili. Ma come si forma esattamente una comunità energetica o un gruppo di autoconsumo e, soprattutto, che passaggi e documenti sono necessari per costituirla? Il libro, aggiornato allo stato dell’arte dei più recenti in- terventi, ripercorre l’evoluzione europea e italiana del quadro normativo e regolatorio, esaminando proprio il ruolo delle Comunità di Energia Rinnovabile (c.d. CER) nella transizione energetica. Saranno esplorati gli aspetti legali, amministrativi e fiscali per la costituzione e gestione delle CER, corredati con otto modelli e formulari funzionali alla messa in pratica delle normative esaminate ed illustrate. Quest’opera si configura anche come un manuale pratico di consultazione e approfondimento sulle procedure tecnico-amministrative necessarie per costruire e gestire un impianto fotovoltaico e ha l’obiettivo di fornire uno strumento utile all’operatore (pubblico e privato) che sia chiamato a realizzare concretamente una Comunità Energetica, accelerando la sua diffusione in Italia. Lucio BerardiAvvocato Cassazionista con doppia laurea in Giurisprudenza ed Economia conseguite presso l’Università di Bologna. Ha maturato una significativa esperienza legale in ambito urbanistico-edili- zio, nel contenzioso amministrativo (TAR, Consiglio di Stato e Corte dei Conti) e tributario. Ha ricoperto il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato di società partecipate pubblico-private. È Founder e Head of Legal di Go Global Group srl, società che si occupa dello sviluppo di progetti multidisciplinari in ambito di energie rinnovabili per primarie aziende del settore e Pubbliche Amministrazioni.

 

Lucio Berardi | Maggioli Editore 2024

Indice

CER aperte anche ad ATER, ASP e consorzi di bonifica

La prima novità riguarda i soggetti che possono entrare a far parte delle Comunità energetiche. Si amplia infatti la lista con l’obbiettivo di incentivare alla costituzione delle CER grazie al coinvolgimento di più enti pubblici impegnati in attività sul territorio di diversa tipologia. Grazie all’emendamento approvato potranno associarsi anche aziende territoriali per l’edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica. Inoltre per le associazioni non è più richiesto il requisito del possesso della personalità giuridica, quindi la platea potrà essere molto più ampia dato che non sono previsti limiti alle modalità di costituzione.

Infine potranno entrare anche piccole e medie imprese partecipate da enti territoriali. Resta confermato che la CER è un soggetto di diritto autonomo, e che l’esercizio dei poteri di controllo deve far capo ai soggetti che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione.

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Fondi PNRR anche se la CER non è stata ancora costituita

L’altra novità di rilievo riguarda la possibilità di accedere al fondo del PNNR e quindi di ottenere il 40% di rimborso delle spese sostenute, per gli impianti già entrati in funzione e destinati alle CER, anche se queste non sono state ancora costituite al momento della presentazione della domanda, a condizione che tale l’attivazione sia avvenuta entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto CACER che ha previsto gli incentivi (7 febbraio 2014).

Il decreto prevede un contributo a fondo perduto del 40%, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i 5 mila abitanti e una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale.

La norma attualmente consente l’accesso ai contributi solo se l’impianto entra in attività dopo la costituzione della CER. L’emendamento è volto a riconoscere le agevolazioni anche nel caso in cui l’impianto sia stato destinato alla Comunità ma questa poi non sia stata costituita per lungaggini burocratiche. In questo diventa possibile recuperare contributi che altrimenti andrebbero persi a fronte di domande bocciate. In ogni caso per l’accesso è necessario dimostrare, con apposita documentazione che l’impianto è stato realizzato con l’obbiettivo del suo inserimento in una CER. Le regole operative delle nuove disposizioni saranno oggetto di un decreto ad hoc.

Autoconsumo agevolato anche utilizzando più produttori

Infine con l’obbiettivo di rendere sempre più conveniente la realizzazione di sistemi di autoconsumo e approvvigionamento di energia da parte delle imprese, un ulteriore emendamento interviene sui Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC). Questi sono i sistemi elettrici caratterizzati dalla presenza di almeno un impianto di produzione di energia elettrica e un’unità di consumo (costituita da una o più unità immobiliari) direttamente collegati tra loro, nell’ambito dei quali il trasporto di energia elettrica non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico.

L’unità di consumo può coincidere con la singola unità immobiliare nella quale avviene il consumo dell’energia e dalle sue relative pertinenze se insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, oppure può essere costituita da più unità immobiliari non legate da un vincolo pertinenziale a condizione però siano localizzate su particelle catastali contigue in un unico sito produttivo, nella piena disponibilità della medesima persona giuridica e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio. 

L’appartenenza di un sistema elettrico a una delle categorie dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo consente di beneficiare dell’esenzione dal pagamento delle tariffe di dispacciamento sull’energia autoconsumata, che attualmente sono circa un terzo delle bollette dell’energia elettrica. In questo caso è stato eliminato il vincolo relativo ai produttori, che possono essere anche soggetti diversi. Fino ad oggi, infatti, per realizzare il sistema è richiesto che tutti produttori debbano essere dello stesso gruppo societario. Con le novità introdotte si permette di diversificare i produttori da cui approvvigionarsi, stimolando così la concorrenza e riducendo l’incidenza del costo dell’energia sulla produzione.

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